Cassazione Civile, Ordinanza n. 23464/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento: in primo grado il giudice aveva annullato integralmente l'atto, ma il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'agente della riscossione, aveva riformato la decisione solo in parte, ritenendo valida la cartella limitatamente alla somma di euro 195,48, al netto delle maggiorazioni pari a euro 104,65, e aveva condannato l'appellato alle spese del grado. Il ricorrente per cassazione ha dedotto due censure: con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, avendo ottenuto un esito solo parzialmente sfavorevole, le spese d'appello avrebbero dovuto quanto meno essere compensate; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 91, ultimo comma, c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura superiore al valore della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo, ha ribadito che la violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. si configura solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; inoltre, la compensazione delle spese resta espressione di un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è sindacabile in cassazione. Quanto al secondo, ha osservato che il limite di cui all'art. 91, ultimo comma, c.p.c. si applica soltanto al giudizio dinanzi al giudice di pace, e non al Tribunale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva delle parti intimate; disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.
richiamo al rito camerale non partecipato e alla proposta del relatore, condivisa dal Collegio.
art. 91 c.p.c.
violazione del principio della soccombenza, posto dall’art. 91 cod. proc. civ.
la violazione del principio di soccombenza è ravvisabile solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
violazione o falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ.
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione.
art. 91, ultimo comma, c.p.c.
violazione dell ’art. 91 , ultimo comma, cod. proc. civ.
il limite di liquidazione delle spese in rapporto al valore della domanda si applica solo al giudizio dinanzi al giudice di pace.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13
individua la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La censura per violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. è configurabile solo quando le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; non è sufficiente la mera soccombenza reciproca o parziale.
- La compensazione delle spese di lite costituisce una valutazione discrezionale del giudice di merito e la sua mancata adozione, di per sé, non è censurabile in sede di legittimità.
- Il limite di cui all'art. 91, ultimo comma, c.p.c. sulla liquidazione delle spese in misura non superiore al valore della domanda opera esclusivamente nel giudizio davanti al giudice di pace.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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