Sentenza n. 2159/2026 - Milano, Sezione 5
per l’accertamento della nullità e/o annullabilità - degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un RTD A per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 "Composizione architettonica e urbana", presso il Dipartimento di ingegneria civile e architettura dell''Università degli Studi di Pavia, bandita con d.r. n. 2294 del 7 ottobre 2022, e segnatamente: - del D.R. n. 2944/2023 del 18.12.2023 di nomina della nuova Commissione giudicatrice; - degli atti della Commissione Giudicatrice ed in particolare: del Verbale n.1 del 26.04.2024 di insediamento della Commissione e dichiarazione insussistenza cause di astensione o di incompatibilità; del Verbale n.2 del 16.02.2024 con il quale la Commissione ha fissato nuovi criteri; dell’Elenco degli ammessi alla discussione finale del 15.04.2024 (doc.n.6); della Relazione finale del 06.05.2024, dell’Allegato 1 al Verbale n.2, dell’Allegato 1 al Verbale n.4, tutti pubblicati in unico file PDF onnicomprensivo congiuntamente al D.R. n. 1191/2024 del 28 . 05 .202 4 di Approvazione degli atti; - nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi compresi (se esistenti), la rinnovata delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Nadia Bertolino a ricoprire il posto messo a bando, nonché della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della suddetta proposta di chiamata, nonché, ove occorrer possa, per il secondo annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro già stipulato con la candidata risultata vincitrice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti rinnovati della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, conclusasi con la conferma della candidata vincitrice e l'approvazione della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già collocato al quarto posto nella procedura concorsuale, aveva impugnato gli atti adottati dall'Università in riedizione della procedura conseguente a una precedente sentenza di annullamento, deducendo sia violazione o elusione del giudicato sia autonomi vizi di legittimità. Le censure esaminate nel presente giudizio riguardavano: l'illegittima ammissione della candidata vincitrice, ritenuta già professore associato o titolare di posizione equivalente; l'incompatibilità derivante da rapporti di parentela con docenti del dipartimento; la falsità di dichiarazioni rese dalla vincitrice, con conseguente decadenza; l'introduzione di criteri supplementari da parte della nuova commissione dopo la conoscenza dei candidati e dei loro titoli; l'inammissibilità di alcune pubblicazioni presentate dalla vincitrice e da altro candidato, per asserita violazione degli obblighi di deposito legale e di conformità agli originali. Il ricorrente contestava inoltre la rivalutazione dei punteggi e gli esiti della graduatoria. Il Collegio ha circoscritto la decisione ai motivi qualificati come di merito, essendo già state definite con precedente sentenza, passata in giudicato, le censure di ottemperanza.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha esaminato anzitutto la censura relativa all'ammissibilità delle pubblicazioni, ritenendola infondata. Gli obblighi di deposito legale richiamati dal bando non erano applicabili alle pubblicazioni del candidato controinteressato, tutte successive al 1° settembre 2006; inoltre, il riferimento del bando alla normativa del 1945 non poteva attribuire rilevanza a una disciplina già abrogata. Il requisito della pubblicazione valutabile doveva essere interpretato alla luce del bando e dei decreti ministeriali applicabili, sicché assumevano rilievo l'accettazione dell'opera per la pubblicazione e la sua distribuzione al pubblico, non gli adempimenti successivi di deposito, gravanti sull'editore o sul responsabile della pubblicazione e non sull'autore. La stessa conclusione è stata estesa alle pubblicazioni della candidata vincitrice. Rigettata tale censura, il ricorrente non ha superato la prova di resistenza: con 45,50 punti restava comunque dietro al candidato collocato al terzo posto, che ne aveva conseguiti 48,00, e il ricorrente non aveva contestato il punteggio attribuito a quest'ultimo. Le ulteriori censure sui punteggi degli altri candidati sono state quindi dichiarate inammissibili per carenza di interesse, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe consentito al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, nella misura di 1.500 euro oltre accessori in favore, in solido, dell'Università e del Ministero, e di ulteriori 1.500 euro oltre accessori in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 24 l. 240/2010
Disciplina il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, costituendo la base normativa della procedura concorsuale.
art. 2, comma 1, d.m. 25 maggio 2011, n. 243
Richiamato quale parametro normativo dei criteri di valutazione comparativa dei candidati e delle pubblicazioni scientifiche.
art. 3 d.m. 25 maggio 2011, n. 243
Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale …
La valutabilità concorsuale dipende dall'accettazione per la pubblicazione e dalle caratteristiche sostanziali dell'opera, non necessariamente dal successivo completamento degli adempimenti di deposito legale.
art. 3 d.m. 28 luglio 2009
Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali
Conferma che, ai fini concorsuali, rilevano le pubblicazioni accettate e distribuite secondo le caratteristiche previste, non gli adempimenti di deposito successivi gravanti su soggetti diversi dall'autore.
art. 5, commi 2 e penultimo, del bando di concorso
Sono considerate valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali
La lex specialis deve essere letta unitariamente: l'obbligo di deposito legale previsto per lavori stampati in Italia entro il 1° settembre 2006 non si estende alle pubblicazioni successive e non prevale sui requisiti sostanziali di pubblicazione e distribuzione.
art. 9 del bando di concorso
La commissione nell'effettuare la valutazione preliminare dei candidati prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali
Impone alla commissione di valutare le pubblicazioni secondo i requisiti sostanziali stabiliti dalla lex specialis e dalla normativa ministeriale.
art. 8 l. 106/2004
Ha concorso, secondo la sentenza, all'abrogazione della disciplina previgente sugli obblighi di consegna degli stampati.
art. 46 d.P.R. 252/2006
Ha abrogato la disciplina previgente richiamata dal bando in materia di deposito legale.
art. 24 d.l. 112/2008
Ha confermato l'abrogazione della disciplina previgente sugli obblighi di deposito legale.
art. 7 d.P.R. 252/2006
La consegna degli stampati e dei documenti debba essere eseguita dal soggetto obbligato ... entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei documenti
Dimostra la distinzione temporale e funzionale tra la prima distribuzione al pubblico, rilevante per la pubblicazione, e il successivo deposito legale, posto a carico dell'editore o del responsabile della pubblicazione.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di decadenza per dichiarazioni non veritiere; la sentenza non accoglie tale censura.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Richiamato dal ricorrente in relazione alle asserite dichiarazioni non veritiere; la sentenza non accoglie tale censura.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'onere probatorio sulle dichiarazioni asseritamente non veritiere; la sentenza non sviluppa una distinta applicazione della norma.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di introdurre criteri supplementari nella procedura concorsuale; la censura non è stata accolta.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione e della correttezza dell'azione amministrativa; le censure fondate su tale parametro non hanno condotto all'annullamento.
art. 97 Cost.
Richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento della procedura concorsuale; non è stato ravvisato un vizio idoneo a determinare l'annullamento.
art. 31 c.p.a.
Il ricorso era stato originariamente proposto anche per l'accertamento della nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato, domanda già respinta con precedente sentenza.
art. 34 c.p.a.
La precedente decisione aveva definito l'effetto conformativo della sentenza di annullamento e la riedizione del potere amministrativo.
Massime di principio
- Ai fini della valutabilità concorsuale di una pubblicazione, la nozione di opera pubblicata non coincide necessariamente con il completamento degli adempimenti di deposito legale: rilevano l'accettazione per la pubblicazione e la prima distribuzione al pubblico, mentre gli adempimenti successivi gravanti sull'editore o sul responsabile della pubblicazione non possono essere imputati all'autore, salvo diversa e specifica previsione applicabile.
- Una clausola del bando che richiami obblighi di deposito legale deve essere interpretata sistematicamente con le altre disposizioni della lex specialis e con la normativa vigente; gli obblighi riferiti a lavori stampati entro una determinata data non sono applicabili a pubblicazioni successive, né può attribuirsi efficacia a una disciplina normativa già abrogata.
- Nelle controversie relative a selezioni pubbliche, il ricorrente deve superare la prova di resistenza dimostrando, o fornendo almeno un principio di prova, che l'accoglimento delle censure gli consentirebbe di conseguire una posizione utile o il bene della vita perseguito.
- Se il ricorrente non contesta il punteggio di un candidato che lo precede in graduatoria e l'eventuale accoglimento delle censure contro altri candidati non eliminerebbe tale posizione deteriore, le relative censure sono inammissibili per carenza di interesse.
- La prova di resistenza non è necessaria quando i vizi dedotti sono diretti a ottenere l'annullamento totale o parziale dell'intera procedura concorsuale; essa è invece necessaria quando le censure mirano soltanto a modificare la posizione relativa dei candidati o i punteggi individuali.
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