Sentenza n. 4039/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2034/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 2034/2025, nonché il regolamento comunale sulla manomissione del suolo pubblico e il provvedimento comunale del 19 gennaio 2024 nella parte in cui imponevano una polizza fideiussoria di 150.000 euro per il ripristino della sede stradale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha dedotto, con il primo motivo, error in procedendo e in iudicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà. Ha sostenuto che il divieto previsto dall’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003 comprende qualsiasi onere aggiuntivo rispetto a quelli espressamente contemplati dalla norma, indipendentemente dalla sua qualificazione pubblicistica o privatistica, e che l’obbligo di ripristino previsto dal comma 6 non legittima l’imposizione preventiva di una fideiussione o di un deposito cauzionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 2, comma 8-bis, e 20 della l. n. 241/1990. Dopo che il Comune aveva assentito i lavori di manomissione del manto stradale senza pretendere la stipula della convenzione, l’interesse della società è rimasto limitato alla contestazione dell’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003 vieta alle amministrazioni di imporre agli operatori di reti di comunicazione elettronica fideiussioni o depositi cauzionali a garanzia del ripristino della sede stradale. La disposizione, anche alla luce dell’interpretazione autentica contenuta nell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, consente soltanto le prestazioni, tasse e canoni espressamente previsti dall’art. 54, comma 2, ed esclude ogni altro onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi titolo. Il divieto opera sia per gli oneri pubblicistici sia per quelli privatistici. L’obbligo di cui all’art. 54, comma 6, consistente nel tenere indenne l’amministrazione dalle spese di sistemazione e nel ripristinare le aree pubbliche, è un’obbligazione ex lege successiva all’esecuzione dell’intervento e non consente l’imposizione ex ante di una garanzia. Sono stati quindi annullati l’art. 5 del regolamento comunale, nella parte relativa alla fideiussione, e il provvedimento del 19 gennaio 2024, nella parte in cui imponeva la polizza bancaria di prima escussione per 150.000 euro. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. n. 259/2003
Disciplina il titolo autorizzatorio per la realizzazione degli scavi e delle opere civili finalizzate allo sviluppo della rete; nel caso esaminato il titolo si era formato per silenzio assenso.
art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003
Vieta di assoggettare gli operatori di reti di comunicazione elettronica a oneri, contributi, tasse o canoni diversi da quelli espressamente previsti dalla disposizione, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica e dal titolo dell’imposizione.
art. 54, comma 2, d.lgs. n. 259/2003
Individua le prestazioni, tasse e canoni ai quali gli operatori possono essere soggetti; gli oneri non espressamente previsti sono esclusi.
art. 54, comma 6, d.lgs. n. 259/2003
Pone ex lege a carico dell’operatore l’obbligo di tenere indenne l’amministrazione dalle spese di sistemazione delle aree pubbliche e di ripristinarle a regola d’arte dopo l’intervento, senza autorizzare l’imposizione preventiva di fideiussioni o depositi cauzionali.
art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016
Contiene l’interpretazione autentica dell’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 259/2003, confermando l’esclusione di ogni ulteriore onere finanziario, reale o contributo comunque denominato.
art. 1, comma 2, l. n. 241/1990
art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003
art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990
art. 20 l. n. 241/1990
art. 81 Cost.
Le esigenze di tutela del patrimonio pubblico richiamate dal TAR non consentono di derogare al divieto di imporre oneri aggiuntivi, poiché la tutela è già assicurata dagli obblighi previsti dall’art. 54, comma 6, d.lgs. n. 259/2003.
art. 97 Cost.
Il buon andamento dell’amministrazione non legittima l’imposizione di una garanzia preventiva vietata dalla disciplina speciale sulle reti di comunicazione elettronica.
Massime di principio
- L’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, interpretato autenticamente dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, vieta alle amministrazioni di imporre agli operatori di reti di comunicazione elettronica qualsiasi onere finanziario, reale o contributo ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dalla norma, indipendentemente dalla sua natura pubblicistica o privatistica e dal titolo dell’imposizione.
- Il divieto di oneri aggiuntivi previsto per le infrastrutture di comunicazione elettronica impedisce anche l’imposizione di fideiussioni bancarie o depositi cauzionali destinati a garantire il ripristino della sede stradale interessata dai lavori.
- L’obbligo dell’operatore di tenere indenne l’amministrazione dalle spese di sistemazione delle aree pubbliche e di ripristinarle a regola d’arte, previsto dall’art. 54, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003, sorge in relazione all’esecuzione dell’intervento e non consente l’imposizione preventiva di una garanzia reale o finanziaria.
- Le esigenze di tutela del patrimonio pubblico e di buon andamento dell’amministrazione sono già soddisfatte dagli obblighi indennitari e di ripristino stabiliti dall’art. 54, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003 e non possono giustificare oneri ulteriori contrari alla disciplina speciale.
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