Sentenza n. 4564/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 19/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza del 19 ottobre 2025, volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario, chiedendo l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva provveduto oltre il termine di legge. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato, in combinato disposto con l'art. 117 c.p.a., quale fondamento della dichiarazione di cessata materia del contendere quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa durante il giudizio.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento mediante fissazione dell'appuntamento ha determinato il soddisfacimento della pretesa e la cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra l'attivazione del procedimento e, se corrisponde alla pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio sul silenzio, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Anche quando il giudizio si definisce per cessata materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale se essa ha provveduto oltre il termine di legge.
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