Cassazione Penale, Sentenza n. 18873/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la condanna per truffa (art. 640 c.p.) commessa il 21/07/2017; il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione di legge sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), lamentando insufficiente valutazione della relazione tra precedente e nuovo reato e contraddittorietà rispetto al rigetto della continuazione; (ii) illegittimità dell'aumento di pena per recidiva, ritenuto eccedente rispetto al cumulo delle pene precedenti (art. 99, comma 6 c.p.); (iii) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 58 l. 689/1981); (iv) motivo successivamente aggiunto: siccome il precedente era stato convertito in pena pecuniaria, l'aumento per recidiva non poteva consistere in pena detentiva (richiamo all'art. 99, comma 6 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso solo quanto all'illegittimità dell'aumento applicato per la recidiva: ha ritenuto legittima la qualificazione della recidiva (motivazione adeguata sulla progressione criminosa), ma ha censurato l'aumento perché superiore al cumulo delle pene pregresse risultanti (il precedente unico era un decreto penale convertito in pena pecuniaria). Ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., ha rideterminato direttamente la pena da mesi 9 ed €350 a mesi 8, giorni 5 ed €176 di multa. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi (compreso il rigetto della sostituzione della pena), confermando che il diniego della sostituzione era adeguatamente motivato sulla base del precedente peculiare e della capacità a delinquere. Nessuna statuizione sulle spese in ragione del parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 99 c.p. (recidiva), in particolare comma 3 e comma 6
"in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti allacommissione del nuovo delitto non colposo"
La Corte ha interpretato che l'aumento per recidiva deve essere calcolato senza superare il cumulo delle pene pregresse anche se queste ultime sono state convertite in pena pecuniaria; per il calcolo va considerata la pena pecuniaria convertita in detentiva secondo l'art. 135 c.p.
art. 640 c.p. (truffa)
Norma del reato per cui l'imputato è stato condannato; la valutazione della recidiva è stata effettuata in relazione alla natura analoga del precedente reato di truffa.
art. 135 c.p. (conversione delle pene)
Richiamato implicitamente: la Corte ha affermato che le pene pecuniarie pregresse vanno considerate convertite in pena detentiva secondo il criterio dell'art. 135 c.p. ai fini del cumulo previsto dall'art. 99, ultimo comma.
art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689
Stabilisce i criteri (richiamo all'art. 133 c.p., idoneità alla rieducazione, prognosi di adempimento) ai quali il giudice deve attenersi per la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il diniego sulla base di tali criteri.
art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
Richiamato come parametro per valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere nell'ambito della valutazione sulla sostituzione di pena; il giudice di merito deve motivare il proprio convincimento con riferimento a questi criteri.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiesto dal difensore il rispetto dei limiti di motivazione ai fini della presentazione dei motivi; citato in riferimento ai limiti della deduzione in cassazione.
art. 620 lett. l) c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione, in sede di annullamento parziale, di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena senza rinvio; applicata per rideterminare la pena nel caso concreto.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.
Norme procedurali richiamate per rilevare che il procedimento di cassazione si è svolto per contraddittorio scritto senza trattazione orale per mancata richiesta nei termini.
Massime di principio
- La recidiva richiede sempre una motivazione concreta che spieghi in che modo il nuovo reato attesti una maggiore pericolosità o continuità criminosa rispetto ai precedenti; non basta il mero elenco dei precedenti.
- L'aumento di pena per recidiva non può eccedere il cumulo delle pene risultanti dalle condanne pregresse (art. 99, comma 6 c.p.): il giudice deve verificare il plafond applicabile e adeguare l'aumento entro tale limite.
- Le pene pecuniarie pregresse vanno considerate nel calcolo del cumulo previsto dall'art. 99 anche attraverso la conversione in pena detentiva secondo l'art. 135 c.p.; pertanto una precedente pena pecuniaria può limitare l'aumento detentivo applicabile per recidiva.
- Il rigetto della sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria è sindacabile solo se il giudice ha omesso di valutare o ha motivato in modo manifestamente illogico i criteri dell'art. 58 l. 689/1981 e dell'art. 133 c.p.; una valutazione discrezionale adeguatamente motivata è difficilmente annullabile.
- In caso di illegittimità parziale della misura (es. aumento irregolare), la Corte di Cassazione può, se possibile, procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., evitando il rinvio.
- La qualificazione della continuazione e quella della recidiva sono distinte: la continuazione richiede una relazione progettuale più stretta tra reati; la recidiva richiede invece dimostrazione della riproposizione della stessa pericolosità.
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