Cassazione Civile, Ordinanza n. 02867/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un atto di recupero con cui l'Ufficio contestava l'indebito utilizzo, nel periodo d'imposta 2011, di un credito ritenuto inesistente, irrogando le relative sanzioni e applicando gli interessi. La CTP aveva rigettato il ricorso; la società aveva quindi proposto appello. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo che i motivi non fossero specificamente indicati, cioè che l'impugnazione difettasse di specificità ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che i motivi di appello erano in realtà specifici e correttamente rivolti contro i capi decisivi della sentenza di primo grado. Con il secondo e il terzo motivo ha denunciato rispettivamente la violazione della disciplina sul credito d'imposta e delle sanzioni, ma tali motivi sono rimasti assorbiti/inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse dopo l'accoglimento del primo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse errato nel dichiarare aspecifici i motivi di appello: dalla trascrizione dei motivi e dal contenuto della sentenza di merito emergeva infatti la loro sufficiente specificità, con riferimento sia alla tempestività dell'azione di recupero sia alla questione dell'indicazione del credito in dichiarazione. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini l'appello nel merito. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
I motivi di appello devono essere specifici; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, difettasse la specificità dei motivi dedotti dalla società.
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
La disciplina richiamata dal ricorrente è stata usata per contestare l'errore della CTR nel valutare la specificità dell'appello; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo di erronea applicazione della norma processuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro di deduzione della violazione di legge avverso la sentenza impugnata.
L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 280-283
Norme invocate con il secondo motivo in tema di credito d'imposta e relativo recupero; il motivo non è stato esaminato per difetto di interesse dopo l'accoglimento del primo.
d.l. n. 185 del 2008, art. 27, comma 16
Norma richiamata nel terzo motivo in tema di disciplina del credito contestato e delle sanzioni; motivo dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 4 e 5
Norme sanzionatorie richiamate nel terzo motivo; la Corte non le ha esaminate nel merito per sopravvenuto difetto di interesse.
Cass. SS.UU. n. 2155 del 2021
Richiamata per affermare che, una volta accolto il primo motivo su una questione preliminare processuale, i restanti motivi che attengono al merito possono divenire inammissibili per difetto di interesse.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello va valutato in modo sostanziale: è sufficiente che dall'atto emergano con chiarezza le critiche rivolte ai capi della sentenza di primo grado, senza richiedere formule sacramentali o un eccessivo formalismo.
- Se la sentenza di appello viene cassata per avere erroneamente dichiarato inammissibile o inammissibile l'appello per difetto di specificità, la causa deve essere rinviata al giudice di merito affinché esamini le doglianze non affrontate.
- Quando viene accolto un motivo di ricorso che investe una questione preliminare o processuale idonea a travolgere la decisione impugnata, i restanti motivi diretti contro il merito possono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
- La verifica della specificità dei motivi di appello richiede di considerare il contenuto complessivo dell'atto di gravame e, se necessario, il collegamento con la motivazione della sentenza appellata.
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