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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17348/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della base di calcolo della quota B della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della domanda di rideterminazione dei supplementi di pensione, con esclusione del massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, ha dedotto la violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato dal d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che la domanda giudiziale era soggetta a decadenza; secondo, ha denunciato la violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e degli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 182/1997, contestando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la disciplina del massimale pensionabile sarebbe stata tacitamente abrogata o comunque non più applicabile alla quota B della pensione. Il controricorrente ha resistito sostenendo, da un lato, la non applicabilità della decadenza e, dall'altro, che il rinvio dell'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997 all'art. 12 d.lgs. n. 503/1992 avrebbe consentito di superare il limite retributivo pensionabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'INPS. Ha ritenuto corretto il rilievo sulla decadenza solo limitatamente ai ratei maturati oltre il triennio, richiamando l'interpretazione consolidata dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, ma soprattutto ha censurato la sentenza impugnata per avere escluso, nella determinazione della quota B, l'operatività del massimale retributivo di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte ha affermato che tale limite non è stato abrogato dal d.lgs. n. 182/1997 e continua a operare anche per la quota B dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    La decadenza triennale non travolge l'intera pretesa di rideterminazione della pensione, ma opera solo per le differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio precedente la domanda giudiziale.

  • art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    È richiamato quale novella che ha modificato l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, rilevante ai fini della decadenza previdenziale.

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile resta operante anche per il calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    Il rinvio alle aliquote di rendimento dell'art. 12 d.lgs. n. 503/1992 non comporta l'abrogazione del limite retributivo pensionabile previsto dal d.P.R. n. 1420/1971.

  • art. 3 d.lgs. n. 182/1997

    È richiamato nel motivo dell'INPS insieme all'art. 4, quale disciplina della riforma del trattamento pensionistico dello spettacolo.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    La Corte richiama la distinzione tra quota A e quota B: la quota B riguarda le anzianità successive al 31 dicembre 1992.

  • art. 12 d.lgs. n. 503/1992

    Le aliquote di rendimento sono richiamate ai fini del calcolo della quota B, ma la disciplina non elimina il massimale retributivo speciale.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    Per gli iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995 permane un massimale contributivo, coerente con la sopravvivenza del massimale pensionabile.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    Ha rimodulato in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, senza circoscriverlo alla sola quota A.

  • art. 1, comma 14, d.lgs. n. 182/1997

    Per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 o per chi opta per il sistema contributivo si applica il massimale annuo generale della l. n. 335/1995.

  • art. 2, comma 18, l. n. 335/1995

    È richiamato per il massimale annuo della base contributiva e pensionabile nel sistema contributivo generale.

  • art. 2, comma 22, l. n. 335/1995

    La disposizione delega il Governo a intervenire in un'ottica di equilibrio delle gestioni previdenziali e di armonizzazione, senza imporre l'eliminazione del massimale retributivo speciale.

  • art. 76 Cost.

    Il decreto legislativo va letto in modo conforme ai criteri direttivi della legge delega; nel caso concreto non vi è violazione della delega.

  • art. 38 Cost.

    Il diritto a pensione è considerato fondamentale e la disciplina della decadenza non può incidere oltre il nucleo essenziale della prestazione.

Massime di principio

  • In materia previdenziale, la decadenza dall'azione giudiziaria non estingue il diritto alla pensione o alla sua corretta determinazione, ma può precludere soltanto il recupero delle differenze sui ratei maturati oltre il termine previsto dalla legge.
  • Il massimale retributivo previsto da una disciplina speciale permane applicabile quando non sia stato abrogato espressamente e quando la normativa sopravvenuta non sia incompatibile in senso tecnico con la disciplina previgente.
  • Il rinvio operato da una riforma alle aliquote di rendimento di una disciplina generale non implica, di per sé, l'abrogazione di limiti speciali alla base pensionabile, se tali limiti risultano coerenti con il sistema e con i criteri direttivi della legge delega.
  • Nell'interpretazione della normativa delegata in materia previdenziale, l'interprete deve privilegiare la soluzione conforme ai criteri della legge di delegazione e ai principi costituzionali di equilibrio del sistema e di tutela del nucleo essenziale del diritto a pensione.
  • La specialità di un regime previdenziale non consente di selezionarne solo gli aspetti più favorevoli, disarticolandoli dal complessivo bilanciamento di oneri e prestazioni voluto dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

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