Sentenza del 24/05/2018 n. 3511 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria - Preventiva comunicazione - Contraddittorio - Necessità - Mancanza - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 senza una preventiva comunicazione al contribuente e senza concedergli un termine per presentare osservazioni, contestare la pretesa o effettuare il pagamento. La questione riguarda quindi la necessità del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione della misura cautelare.
La decisione
La mancata preventiva comunicazione è stata ritenuta lesiva del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento e determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria. Il termine per consentire osservazioni o pagamento può essere individuato, in coerenza con discipline analoghe, in trenta giorni. Tuttavia, poiché l'ipoteca ha natura reale, l'iscrizione continua a produrre effetti fino a quando il giudice ne dichiari l'illegittimità: la nullità non opera automaticamente senza una pronuncia giudiziale.
Norme richiamate
Art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disposizione disciplina l'iscrizione ipotecaria nell'ambito della riscossione coattiva. Deve essere interpretata nel senso che, prima dell'iscrizione, il contribuente deve essere informato e posto in condizione di partecipare al procedimento.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Il diritto di partecipazione e di buona amministrazione costituisce un fondamento ulteriore dell'obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell'adozione della misura.
Cassazione, sentenza n. 4587/2017
Conferma la necessità della preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria e la conseguenza della nullità della misura in caso di omissione del contraddittorio.
Massime di principio
- Prima di adottare un'iscrizione ipotecaria o altra misura cautelare nell'ambito della riscossione, l'Amministrazione deve normalmente informare il contribuente e consentirgli di presentare osservazioni o regolarizzare la posizione.
- L'omissione del contraddittorio preventivo può comportare l'illegittimità o la nullità della misura, soprattutto quando la partecipazione avrebbe potuto incidere sulla decisione amministrativa.
- La comunicazione preventiva deve concedere un termine adeguato; in situazioni analoghe può essere ragionevole fare riferimento al termine di trenta giorni previsto da discipline comparabili.
- L'illegittimità dell'iscrizione non implica necessariamente la sua eliminazione automatica: occorre contestarla e ottenere una declaratoria giudiziale, poiché l'ipoteca conserva efficacia fino a tale pronuncia.
- La regola riguarda il procedimento e non esclude, in astratto, la possibilità per l'Amministrazione di adottare la misura qualora, dopo il contraddittorio, persistano i presupposti della riscossione.
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