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Sentenza

Sentenza del 24/05/2018 n. 3511 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria - Preventiva comunicazione - Contraddittorio - Necessità - Mancanza - Conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 senza una preventiva comunicazione al contribuente e senza concedergli un termine per presentare osservazioni, contestare la pretesa o effettuare il pagamento. La questione riguarda quindi la necessità del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione della misura cautelare.

La decisione

La mancata preventiva comunicazione è stata ritenuta lesiva del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento e determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria. Il termine per consentire osservazioni o pagamento può essere individuato, in coerenza con discipline analoghe, in trenta giorni. Tuttavia, poiché l'ipoteca ha natura reale, l'iscrizione continua a produrre effetti fino a quando il giudice ne dichiari l'illegittimità: la nullità non opera automaticamente senza una pronuncia giudiziale.

Norme richiamate

  • Art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disposizione disciplina l'iscrizione ipotecaria nell'ambito della riscossione coattiva. Deve essere interpretata nel senso che, prima dell'iscrizione, il contribuente deve essere informato e posto in condizione di partecipare al procedimento.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Il diritto di partecipazione e di buona amministrazione costituisce un fondamento ulteriore dell'obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell'adozione della misura.

  • Cassazione, sentenza n. 4587/2017

    Conferma la necessità della preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria e la conseguenza della nullità della misura in caso di omissione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Prima di adottare un'iscrizione ipotecaria o altra misura cautelare nell'ambito della riscossione, l'Amministrazione deve normalmente informare il contribuente e consentirgli di presentare osservazioni o regolarizzare la posizione.
  • L'omissione del contraddittorio preventivo può comportare l'illegittimità o la nullità della misura, soprattutto quando la partecipazione avrebbe potuto incidere sulla decisione amministrativa.
  • La comunicazione preventiva deve concedere un termine adeguato; in situazioni analoghe può essere ragionevole fare riferimento al termine di trenta giorni previsto da discipline comparabili.
  • L'illegittimità dell'iscrizione non implica necessariamente la sua eliminazione automatica: occorre contestarla e ottenere una declaratoria giudiziale, poiché l'ipoteca conserva efficacia fino a tale pronuncia.
  • La regola riguarda il procedimento e non esclude, in astratto, la possibilità per l'Amministrazione di adottare la misura qualora, dopo il contraddittorio, persistano i presupposti della riscossione.

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