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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Potenza

Contenzioso - istruzione probatoria - possibilità in tale sede di esibire la prova della delega di firma per la sottoscrizione dell'atto di accertamento - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La produzione dell'atto organizzativo è stata ritenuta tardiva. La prova della delega non può essere introdotta per la prima volta in sede di discussione, poiché deve essere resa conoscibile al contribuente contestualmente alla notificazione dell'avviso di accertamento. Ne consegue l'accoglimento della contestazione relativa alla mancata prova della delega e l'invalidità dell'atto di accertamento, secondo quanto riportato nella massima.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di produrre, nella fase di istruzione probatoria o direttamente all'udienza di discussione, la prova della delega conferita al funzionario che aveva sottoscritto l'avviso di accertamento. La delega costituisce il presupposto della legittimazione alla sottoscrizione e deve essere allegata e notificata insieme all'atto finale, così da consentire al contribuente di conoscere le condizioni e i presupposti dell'esercizio del potere. Nel caso concreto, l'atto organizzativo contenente la delega è stato esibito solo in udienza.

Massime di principio

  • La delega di firma relativa a un avviso di accertamento deve essere allegata e notificata insieme all'atto, quando la sua esistenza e i suoi presupposti sono necessari per verificare la legittimazione del sottoscrittore.
  • L'amministrazione non può, di regola, sanare la mancata conoscibilità della delega producendo il relativo documento per la prima volta in udienza o nella fase conclusiva del giudizio.
  • La tardiva produzione dell'atto organizzativo può comportare l'invalidità dell'avviso, perché limita il diritto del contribuente di controllare tempestivamente competenza, potere e presupposti della sottoscrizione.
  • In situazioni analoghe è opportuno contestare specificamente, già nel ricorso, l'assenza o l'insufficienza della delega e verificare se essa sia stata effettivamente allegata e notificata con l'atto impositivo.

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