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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31918/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna per frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Le censure principali erano: (i) prescrizione del reato, sostenendo che il momento consumativo fosse anteriore (già all'avvio del servizio tra settembre-ottobre 2015 o alla presentazione del 29/08/2015) e non il 9/09/2016 indicato nella contestazione comunale; (ii) difetto di correlazione tra imputazione e sentenza rispetto al profilo dell'autovettura (si contestava la simulazione di acquisto mentre la Corte avrebbe ritenuto la mancata messa a disposizione di un veicolo dedicato); (iii) vizio di motivazione e erronea qualificazione come fatto penalmente rilevante di condotte che sarebbero state al più inadempimenti contrattuali, in particolare per l'uso di veicoli personali in comodato e per il ruolo della societa Angelica (presunta interposizione/subappalto), non espressamente indicata nel capo di imputazione; (iv) dedotta violazione art. 192 c.p.p. sulla valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la data di consumazione fissata alla contestazione formale del Comune del 9/09/2016, avendo tale data il valore di momento in cui la P.A. è stata posta in condizione di verificare gli inadempimenti essenziali. Sono state respinte come precluse o manifestamente infondate le censure nuove in sede di legittimità relative alla diversificazione del fatto e alla mancanza di prova della malafede, nonché le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla qualificazione del ruolo di Angelica, ritenendo che la rappresentazione di Angelica come mera divisione interna costituisse espediente ingannevole. La Corte ha altresì disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 356 cod. pen.

    Norma centrale: configurazione della frode in pubbliche forniture e principio secondo cui, per prestazioni complesse e progressive, il momento consumativo coincide con il momento in cui la P.A. può esercitare controlli e contestare vizi essenziali; la Corte ha applicato questo principio per ritenere consumato il reato con la contestazione del 9/09/2016

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto preclusa la deduzione nuova in Cassazione e che non vi sia stata trasformazione radicale del fatto tale da ledere le garanzie difensive

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione: la Corte ha valutato la motivazione dei giudici di merito come non manifestamente illogica e in grado di sostenere la qualificazione penale delle condotte contestate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e a una somma equitativa, pur ritenendo che il ricorso non fosse stato presentato con colpa grave

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale che impone la sintesi delle censure nel ricorso; il ricorso è stato valutato alla luce della loro formulazione conforme a tale disposizione

Massime di principio

  • Per reati di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) il momento di consumazione spesso coincide con la data in cui la P.A. resta in grado di accertare e contestare i vizi essenziali: la contestazione formale può fissare il termine iniziale utile ai fini della prescrizione
  • Eccezioni relative alla prescrizione basate su diversa individuazione del momento consumativo devono essere provate con elementi incontrovertibili; mere argomentazioni di merito o ricostruzioni alternative non sono sufficienti in Cassazione
  • Censure che introducono novità fattuali o di diritto non sollevate nei gradi precedenti sono in genere precluse in Cassazione: è essenziale dedurle tempestivamente nei gradi di merito
  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede che la trasformazione del fatto sia tale da compromettere concretamente l'esercizio della difesa; cambiamenti non radicali o chiariti nel corso del processo non costituiscono di per sé nullità
  • La presentazione di un subappaltatore come 'divisione interna' o la simulazione della disponibilità di mezzi/strumentazione può integrare malafede contrattuale penalmente rilevante anche in assenza di un danno economico effettivo alla P.A., purché emerga l'espediente ingannevole idoneo a far apparire conforme l'esecuzione contrattuale
  • In fase difensiva, quando si invoca la prescrizione o si contesta la qualificazione giuridica del fatto, è importante proporre prove documentali precise e, se possibile, indicare dove nei precedenti atti processuali tali circostanze sono state già contestate, per evitare preclusioni

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