Cassazione Penale, Sentenza n. 5864/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5 T.U. Stup. per detenzione di varie sostanze a fini di illecita cessione. Il ricorrente deduceva: errata valutazione delle circostanze e vizi di motivazione (sostanza rinvenuta a base di nitrito di pentile non tabellata e quindi inidonea a integrare il reato; quantitativi di MDMA, LSD e hashish corrispondenti a numero di dosi medie inferiori alla soglia distintiva tra consumo e spaccio; marijuana e cocaina contenute in singoli sacchetti; materiale e sostanze in bella vista; assenza di somme di denaro e di dichiarazioni accusatorie; bilancino utilizzabile per uso personale; attività lavorativa lecita della madre quale fonte di reddito). Inoltre censurata la quantificazione della pena ritenuta eccessiva.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente all'addebito relativo al nitrito di pentile, ritenendo che la Corte di appello non avesse risposto alla specifica censura del ricorrente che la sostanza non risultava tabellata e quindi non idonea a integrare il reato contestato; per tale motivo la sentenza è annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la valutazione della destinazione alla cessione delle altre sostanze è stata ritenuta di merito e non suscettibile di sindacato in sede di legittimità salvo vizi di motivazione che non sono stati dimostrati; la pena è stata ritenuta congrua e la censura sull'eccessività infondata.
Norme richiamate
art. 73, co. 5 T.U. Stupefacenti
art. 73, co. 5 T.U. Stup.
La norma è stata applicata per contestare la detenzione a fini di spaccio delle sostanze rinvenute; tuttavia la Corte ha ritenuto che, se una specifica sostanza non è tabellata, la sua detenzione non possa essere ricondotta a tale norma e non possa essere usata come elemento a sostegno dell'accusa per altre sostanze se la questione non è stata adeguatamente motivata
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: la Corte di cassazione può censurare motivazioni per i vizi elencati in questa norma ma non riesaminare i fatti salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione
Giurisprudenza richiamata (Sez.4, Sent. n. 7191/2018)
Sez. 4, Sentenza n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463 - 01
Principio secondo cui, nella materia degli stupefacenti, la qualificazione della destinazione (consumo personale vs spaccio) è valutazione di merito che richiede il complessivo esame di circostanze e che in sede di legittimità è sindacabile solo per i vizi tipizzati
Massime di principio
- Se una sostanza sequestrata non è ricompresa nelle tabelle previste dalla normativa sugli stupefacenti, la sua detenzione non può essere automaticamente ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 73 e non dovrebbe essere utilizzata a supporto dell'accusa senza specifica e motivata valutazione
- La qualificazione della destinazione delle droghe (uso personale versus cessione) è prevalentemente una valutazione di merito: il giudice di legittimità interviene solo per vizi di motivazione, manifesta illogicità o violazione di legge
- Il giudice di merito deve rispondere puntualmente alle censure difensive sollevate in appello; l'omessa replica a questioni rilevanti (ad es. non tabellatura di una sostanza) può determinare annullamento e rinvio
- Elementi come bilancini, confezionamenti, quantitativi, precedenti penali, denaro contante e modalità di conservazione sono fattori che il giudice valuta nel loro insieme per inferire la destinazione alla cessione; la loro presenza non è automaticamente decisiva ma contribuisce al quadro probatorio
- La mera presenza di strumenti o piccole quantità non impedisce di ritenere lo spaccio se il giudice ritiene sussistere un insieme di circostanze indicativo della cessione, mentre l'assenza di altri elementi (denaro, dichiarazioni) può rafforzare l'argomentazione difensiva ma non la determina di per sé
- In caso di contestazioni multiple, il giudice deve distinguere e motivare separatamente l'addebito relativo a ciascuna sostanza o condotta; la carenza motivazionale su un singolo capo può comportare annullamento limitato
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