Sentenza n. 107/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della Determinazione Dirigenziale del Comune di Taranto distinta dal n. -OMISSIS- del 23.12.2024 e dei suoi allegati, a firma del dirigente Mariella De Florio, mai comunicata e conosciuta solo in data 8.1.2025 a valle della costituzione in giudizio del Comune di Taranto in altro procedimento giudiziario, con la quale l’amministrazione comunale tarantina, nell’approvare gli esiti istruttori del nono gruppo delle domande pervenute relativamente al beneficio “Sostegno Familiare” di cui alla Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1039/2023 ed all’A. D. n. 1294/2023, ha disposto in danno di -OMISSIS- l’esito istruttorio “valutazione sanitaria negativa”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa la graduatoria giammai comunicata, nonché per l’accertamento dell’obbligo della PA. resistente di ammettere -OMISSIS- al beneficio di cui alla misura denominata “sostegno familiare”, così come disciplinata dalla predetta Delibera di Giunta n. 1039/2023 del 1.6.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Comune di Taranto recante valutazione sanitaria negativa ai fini dell’ammissione del minore alla misura assistenziale "Sostegno Familiare"
Esito
Favorevole al ricorrente (esercenti responsabilità genitoriale)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale con cui, nell’ambito della misura assistenziale regionale denominata "Sostegno Familiare" per l’annualità 2023-2024, era stata disposta la valutazione sanitaria negativa del minore. Hanno dedotto due ordini di censure, dei quali il testo non espone il contenuto specifico, chiedendo l’annullamento dell’atto, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di ammettere il minore al beneficio e la conseguente condanna. In sede cautelare il Tribunale aveva ordinato all’ASL di procedere a una nuova visita e rivalutazione dei requisiti medico-clinici.
La decisione
Dopo l’ordinanza cautelare del 25 marzo 2025, l’ASL ha effettuato una nuova valutazione della condizione sanitaria del minore e lo ha ammesso alla misura assistenziale. La pretesa azionata è stata quindi integralmente soddisfatta in pendenza di giudizio. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Nonostante ciò, ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole solidalmente a carico del Comune e dell’ASL, poiché il riconoscimento del beneficio è intervenuto soltanto durante il contenzioso e in esito alla nuova valutazione sanitaria sollecitata dal giudice. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 73 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale disposizione relativa al deposito della memoria difensiva; il testo non attribuisce alla norma una specifica interpretazione decisiva.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale ulteriore fondamento della disposizione di oscuramento dei dati personali contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta misure idonee a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
- Quando la soddisfazione della pretesa interviene soltanto durante il processo e in conseguenza dell’attività giudiziale, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione la cui originaria determinazione aveva reso necessario il ricorso.
- In una controversia relativa all’accesso a una prestazione assistenziale subordinata a requisiti sanitari, la nuova valutazione clinica disposta in sede cautelare può determinare il superamento dell’originario diniego e la conseguente cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia di annullamento sull’atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →