Cassazione Civile, Ordinanza n. 35019/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha irrogato una sanzione amministrativa di euro 20.000 per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis, T.U.L.P.S., ritenendo illegittima l'installazione e il mantenimento in uso di quattro apparecchi da intrattenimento in un pubblico esercizio nel quale, successivamente all'installazione, era stato avviato un punto scommesse tramite CTD per conto di soggetto estero privo di concessione italiana e senza licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. La società, dopo un primo giudizio cassato con rinvio per motivazione apparente, ha riassunto la causa e ha visto rigettata nuovamente l'opposizione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto otto motivi: 1) motivazione apparente per mancata descrizione della struttura del locale e della fonte del relativo accertamento; 2) motivazione illogica per avere ritenuto non contestata la presenza di materiale pubblicitario Stanleybet; 3) falsa applicazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis, T.U.L.P.S., assumendo che l'obbligo di verifica delle autorizzazioni gravasse solo al momento dell'installazione; 4) erronea applicazione dell'art. 3 l. 689/1981, negando la colpa per non avere la società partecipato alla raccolta scommesse; 5) omesso esame e violazione di un giudicato interno/esterno derivante da altra sentenza tra le stesse parti; 6) omesso esame della questione relativa alla mancata concessione a Stanleybet e alla pretesa incompatibilità delle sanzioni con gli artt. 49 e 56 TFUE; gli altri motivi, pur menzionati nel testo, non risultano ulteriormente sviluppati nel brano fornito. La società sosteneva, in sintesi, di non essere tenuta a controllare la successiva insorgenza dell'attività di scommesse e di non poter rispondere per un'attività altrui svolta senza sua conoscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che denunciavano vizio di motivazione perché la motivazione della sentenza di merito non era meramente apparente: indicava i fatti accertati, la fonte dell'accertamento e il percorso logico seguito. Ha reputato infondati i motivi di diritto perché l'art. 110, comma 9, lett. f-bis, T.U.L.P.S. sanziona non solo l'installazione di apparecchi in locali privi delle autorizzazioni prescritte, ma anche il consentirne l'uso; pertanto, se dopo l'installazione sopravviene un'attività di scommesse che richiede la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. e tale licenza manca, il proprietario/installatore deve impedire la prosecuzione dell'uso degli apparecchi. La Corte ha inoltre confermato la presunzione di colpa ex art. 3 l. 689/1981, osservando che la società non aveva provato di aver agito senza colpa, essendo per di più agevolmente percepibile nel locale la presenza del punto scommesse; ha escluso la rilevanza del dedotto giudicato perché riferito ad altra fattispecie e ha respinto anche la censura fondata sul diritto UE, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e il principio per cui la disciplina nazionale delle concessioni e delle licenze nel settore del gioco resta giustificata da esigenze di ordine pubblico e controllo del settore. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, in applicazione dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S.
Richiamato come norma che individua gli apparecchi da intrattenimento installati nel locale.
art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S.
"chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria..."
La disposizione sanziona anche il consentire l'uso degli apparecchi, non solo la loro installazione; l'illecito si integra se, dopo l'installazione, viene meno la licenza necessaria e l'uso continua ad essere consentito.
art. 86 T.U.L.P.S.
Licenza di polizia presente al momento dell'installazione, ma non sufficiente quando nel locale è poi avviata l'attività di raccolta scommesse.
art. 88 T.U.L.P.S.
Licenza necessaria per l'esercizio della raccolta di scommesse; la sua mancanza rende il locale non idoneo, ai fini della disciplina sanzionatoria, a ospitare gli apparecchi di gioco.
art. 3, legge n. 689/1981
Per gli illeciti amministrativi opera una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione, che può essere vinta solo provando di avere agito senza colpa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione rileva solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è configurabile nei casi di radicale carenza o apparenza della motivazione, non per mera insufficienza argomentativa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non è più deducibile la semplice insufficienza motivazionale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente dove e come abbia dedotto in merito al fatto o alla questione nel giudizio di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale, pena la nullità della sentenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 49 TFUE
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a escludere la disciplina sanzionatoria degli apparecchi da gioco nel caso concreto.
art. 56 TFUE
Richiamato dalla ricorrente, ma escluso come base per sottrarre la fattispecie alla normativa nazionale sulle licenze e sui controlli nel settore del gioco.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alla violazione del minimo costituzionale: la sentenza è nulla solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o inconciliabile; non basta lamentare insufficienza o incompletezza argomentativa.
- In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 l. 689/1981 comporta una presunzione di colpa dell'autore della violazione: spetta al trasgressore provare di aver agito senza colpa e non all'amministrazione dimostrare positivamente l'elemento soggettivo.
- L'art. 110, comma 9, lett. f-bis, T.U.L.P.S. punisce non solo l'installazione di apparecchi in locali privi delle autorizzazioni richieste, ma anche il loro mantenimento in uso quando, per fatti sopravvenuti, il locale non sia più munito della licenza necessaria.
- Nel settore degli apparecchi da gioco, l'obbligo di controllo del proprietario/installatore non si esaurisce al momento della consegna o installazione, ma si estende alla fase di continuazione dell'uso, quando l'esercizio divenga privo dell'autorizzazione prescritta.
- La deduzione di un giudicato preclusivo o di altra questione non esaminata dalla sentenza impugnata richiede, in cassazione, specifica indicazione degli atti in cui la questione sia stata proposta nel giudizio di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- La compatibilità eurounitaria delle regole nazionali sul gioco non esclude, di per sé, la legittimità di un sistema di concessioni e licenze finalizzato al controllo pubblico del settore e alla tutela dell'ordine pubblico; tale disciplina resta autonoma rispetto alla diversa attività di installazione e uso degli apparecchi da intrattenimento.
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