Cassazione Civile, Ordinanza n. 17666/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Una società, in qualità di mandataria di una SPV cessionaria di crediti ammessi nella procedura, aveva chiesto l'assegnazione delle somme accantonate e non riscosse da creditori irreperibili nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria aperta nel 1994. Il tribunale aveva respinto l'istanza ritenendo applicabile la disciplina previgente dell'art. 117 l. fall., che non consentiva di ripartire tra gli altri creditori le somme depositate per i creditori irreperibili, e aveva escluso l'applicazione della disciplina riformata del 2006 per ragioni di diritto intertemporale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 117 l. fall. ante e post riforma, dell'art. 150 d.lgs. 5/2006, degli artt. 3 e 47 Cost. e dell'art. 1 Prot. add. CEDU, sostenendo: (i) l'illegittimità costituzionale della disciplina previgente; (ii) l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria nella parte in cui esclude l'applicazione della riforma alle procedure aperte prima del 2006 ma chiuse dopo; (iii) la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata che imponesse comunque la redistribuzione delle somme accantonate ai creditori rimasti insoddisfatti, oppure la rimessione della questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. perché contrastanti con un orientamento di legittimità consolidato. Ha ribadito che, nelle procedure di amministrazione straordinaria instaurate prima del 16 luglio 2006, continua ad applicarsi la disciplina previgente richiamata dall'art. 150 d.lgs. 5/2006; che l'art. 117, comma 3, l. fall. nel testo anteriore non consente lo svincolo e il riparto delle somme depositate per i creditori irreperibili, poiché il deposito ha efficacia liberatoria e fa uscire le somme dalla disponibilità della procedura; e che tale disciplina non è in contrasto con gli artt. 3 e 47 Cost. né con l'art. 1 Prot. add. CEDU. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuizione sulle spese per la mancata difesa degli intimati, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
è usato come base del ricorso straordinario per cassazione contro il decreto del tribunale
art. 26 l. fall.
è richiamato come norma del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato/tribunale nella procedura concorsuale
art. 117 l. fall.
terzo comma; quarto e quinto comma
nel testo previgente, il deposito delle somme per i creditori irreperibili ha efficacia liberatoria e impedisce un successivo riparto supplementare; nella formulazione riformata, invece, è prevista una redistribuzione solo in ipotesi specifiche e secondo regole incompatibili con la disciplina applicabile alle procedure anteriori al 2006
art. 150 d.lgs. n. 5/2006
la disciplina transitoria fa applicare la legge anteriore alle procedure aperte prima dell'entrata in vigore della riforma, incluse le amministrazioni straordinarie instaurate anteriormente
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è la rubrica del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360-bis c.p.c.
è la norma processuale che consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente per sostenere la irragionevolezza della disciplina, ma ritenuto non violato
art. 47, primo comma, Cost.
invocato dalla ricorrente a tutela del credito, ma ritenuto non fondare un diritto alla redistribuzione delle somme già assegnate ai creditori irreperibili
art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU
ritenuto non violato perché, una volta effettuato il deposito liberatorio, le somme escono dalla disponibilità della procedura e non sono più oggetto di un diritto dei creditori insoddisfatti
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato dovuto sul ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali aperte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, la disciplina previgente dell'art. 117 l. fall. continua ad applicarsi anche se la procedura si chiude dopo la riforma, in forza della norma transitoria.
- Il deposito presso l'istituto di credito delle somme accantonate per creditori irreperibili, nel regime previgente dell'art. 117 l. fall., ha efficacia liberatoria: le somme escono dalla disponibilità della procedura e non possono essere oggetto di riparto supplementare tra gli altri creditori.
- La possibilità di redistribuire somme non riscosse da creditori irreperibili sussiste solo nei limiti e secondo il regime previsto dalla disciplina riformata, che non può essere retroattivamente estesa alle procedure anteriori alla sua entrata in vigore.
- La censura di illegittimità costituzionale della disciplina previgente e della disciplina transitoria è infondata quando la soluzione legislativa escluda un diritto dei creditori insoddisfatti sulle somme già depositate con effetto liberatorio.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando non offre argomenti idonei a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla norma applicabile.
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