Cassazione Civile, Ordinanza n. 10787/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da verbali unici di accertamento con cui l'INPS pretendeva contributi e somme aggiuntive sull'indennità sostitutiva del preavviso riconosciuta ai lavoratori all'atto del licenziamento. La società sosteneva che, dopo il recesso, le parti avevano sottoscritto una successiva scrittura privata con cui avevano pattuito una risoluzione consensuale differita del rapporto, con incentivo all'esodo e rinuncia dei dipendenti a ogni ulteriore pretesa, compreso il preavviso o la relativa indennità; secondo la ricorrente, tale assetto avrebbe comportato una revoca del licenziamento o comunque una novazione del titolo della cessazione, rendendo non dovuti i contributi sull'indennità di preavviso mai corrisposta. Con il terzo motivo la società deduceva inoltre l'erroneità del rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'INPS, sostenendo che l'ente non potesse ottenere una condanna giudiziale costitutiva di un titolo esecutivo diverso dagli strumenti tipici di riscossione coattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha confermato che la base imponibile contributiva va determinata sulla retribuzione dovuta per legge o contratto, non su quella effettivamente corrisposta, e che l'obbligazione contributiva è autonoma rispetto agli accordi transattivi tra datore e lavoratore. L'indennità sostitutiva del preavviso sorge con l'efficacia del licenziamento e, per la sua natura retributiva, è soggetta a contribuzione anche se successivamente il lavoratore vi rinunci o le parti tentino di riformulare il titolo di cessazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che l'eventuale irregolarità della riscossione esattoriale non priva l'INPS del potere di agire in giudizio per l'accertamento e la condanna al pagamento del credito contributivo, sicché era ammissibile la domanda riconvenzionale dell'ente. La ricorrente è stata condannata anche alle spese.
Norme richiamate
art. 2118 c.c.
Il licenziamento produce effetti risolutivi con la sua efficacia; da tale momento sorge il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
art. 1372 c.c.
Gli accordi successivi tra datore di lavoro e lavoratore non incidono sull'obbligazione contributiva dell'INPS, che è autonoma e nasce ex lege.
art. 1418 c.c.
Citato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione.
art. 2077 c.c.
Citato nel ricorso, senza accoglimento delle censure.
art. 4, comma 9, L. n. 223 del 1991
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo relativo alla cessazione del rapporto e alle conseguenze economiche del licenziamento.
art. 4, comma 2-bis, D.L. 30 maggio 1988, n. 173, conv. in L. 26 luglio 1988, n. 291
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme invocate a sostegno dell'irrilevanza contributiva della vicenda.
art. 17, comma 4-bis, D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della base imponibile fiscale/contributiva.
art. 6 D.Lgs. n. 314 del 1997
Nel novellare l'art. 12 L. n. 153 del 1969, esclude dalla base imponibile alcuni emolumenti, tra cui somme corrisposte per incentivare l'esodo; la Corte precisa però che nel caso in esame viene in rilievo l'indennità sostitutiva del preavviso riconosciuta al momento del licenziamento.
art. 12 L. n. 153 del 1969
La locuzione 'tutto ciò che il lavoratore riceve' va intesa come 'tutto ciò che ha diritto di ricevere', sicché rientrano nella base contributiva le somme dovute a titolo retributivo, anche se non effettivamente corrisposte.
art. 1965 c.c.
La transazione preclude l'accertamento giudiziale del rapporto controverso, ma la sua esecuzione non coincide con l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro oggetto della lite.
art. 13 D.Lgs. n. 124 del 2004
Richiamato nel terzo motivo per contestare la domanda riconvenzionale dell'INPS; la Corte ritiene invece ammissibile l'azione giudiziale dell'ente per l'accertamento e la condanna del credito contributivo.
art. 33 L. n. 183 del 2010
Norma sostitutiva dell'art. 13 D.Lgs. n. 124 del 2004, richiamata nel motivo di ricorso.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non idoneo a scalfire il principio per cui la contribuzione si collega al dovuto e non al percepito.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indicato quale base del deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Ai fini contributivi, la base imponibile si determina in relazione alla retribuzione dovuta al lavoratore per legge o per contratto, e non in relazione a quanto sia stato effettivamente pagato o successivamente rinunciato.
- L'obbligazione contributiva verso l'ente previdenziale è autonoma e pubblicistica: non può essere modificata, esclusa o neutralizzata da accordi transattivi o rinunce intervenuti tra datore di lavoro e lavoratore.
- L'indennità sostitutiva del preavviso sorge con l'efficacia del licenziamento e, per la sua natura retributiva, è soggetta a contribuzione anche se il rapporto venga poi regolato diversamente tra le parti.
- La rinuncia del lavoratore al proprio credito non incide sul credito contributivo dell'ente previdenziale, perché quest'ultimo è titolare di un diritto distinto e non disponibile dalle parti del rapporto di lavoro.
- L'eventuale irregolarità della procedura di riscossione coattiva non priva l'ente previdenziale del potere di agire giudizialmente per l'accertamento del credito e per ottenerne la condanna, incidendo al più sulla possibilità di utilizzare uno specifico titolo esecutivo.
- Quando il giudizio ha ad oggetto pretese contributive dell'INPS, il centro della controversia è il rapporto previdenziale obbligatorio, non le sole modalità con cui l'ente procede alla riscossione.
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