Cassazione Penale, Sentenza n. 17006/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore avv. Costantino Sabatino ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A). La difesa sostiene che l'imputata fosse soltanto amministratrice formale ("testa di legno") e che la gestione reale fosse svolta dal padre; argumenta quindi che non poteva imputarsi il dolo distrattivo poiché la semplice posizione formale non implica necessariamente la consapevolezza di disegni criminosi dell'amministratore di fatto. Il motivo si fonda sulla presunta contraddittorietà della motivazione dei giudici di merito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, confermando che le decisioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) costituiscono un unico corpo motivazionale e che, nel caso concreto, l'imputata ha dimostrato consapevolezza della destinazione dell'attivo (destinato al saldo di debiti verso altre società). Da tale comportamento i giudici di merito hanno desunto che la De Lucia conosceva la non corretta movimentazione del patrimonio e omise di adottare misure idonee a prevenirla, accettando il rischio. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (capo A) (e restano salde le valutazioni anche in ordine alla bancarotta documentale), ed è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; applicata dalla difesa per contestare la motivazione della sentenza di merito.
giurisprudenza della Cassazione (principio consolidato)
Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004
Principio secondo cui l'amministratore formale può essere ritenuto responsabile per bancarotta fraudolenta documentale in quanto ha obbligo diretto di tenere le scritture; invece, per la distrazione patrimoniale la responsabilità dell'amministratore apparente non è automatica e richiede elementi che dimostrino la sua consapevolezza o partecipazione al disegno criminoso. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto tali elementi presenti.
Massime di principio
- La responsabilità dell'amministratore formale ("testa di legno") per bancarotta documentale può essere affermata più facilmente, data la specifica posizione di obbligo nella tenuta delle scritture contabili.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) la responsabilità dell'amministratore formale non è automatica: occorrono prove della sua consapevolezza, partecipazione o accettazione del rischio connesso alla sottrazione di beni.
- Dichiarazioni dell'amministratore formale che rivelino la destinazione degli attivi (es. ammettere che l'attivo è stato usato per saldare debiti verso terzi) possono costituire elemento probatorio decisivo per inferire la sua consapevolezza e quindi la responsabilità per distrazione.
- Quando le motivazioni di appello riprendono e adottano i criteri del primo grado, le due sentenze possono essere lette congiuntamente e formare un unico corpo argomentativo, riducendo le possibilità di successo del ricorso per vizio di motivazione in cassazione.
- In casi simili la difesa dovrà concentrarsi nel dimostrare l'assenza di conoscenza o di volontà dell'imputata rispetto alle operazioni distrattive, documentando l'insussistenza di elementi probatori concreti che colleghino l'amministratore formale alla gestione reale e alle scelte patrimoniali contestate.
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