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Sentenza

Sentenza n. 1050/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza n. 1865/2022 del 17 maggio 2022 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1865/2022, relativa al pagamento di differenze retributive per il riconoscimento di un periodo di supplenza non contrattualizzato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1865/2022, passata in giudicato, chiedendo il pagamento delle differenze retributive riconosciute, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 31 luglio 2025 e, alla data di notificazione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo risultante dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e che il Ministero non aveva adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione su istanza di parte. Sono stati riconosciuti anche gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. È stata invece esclusa la spettanza degli interessi relativi al periodo anteriore al passaggio in giudicato, perché la sentenza del giudice ordinario non conteneva alcuna statuizione al riguardo. È stata inoltre esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta, in assenza di specifica allegazione e prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Norma richiamata quale modifica dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Norma richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di riconoscere gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della decisione da eseguire.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Per un credito di valuta la rivalutazione monetaria non è automatica e richiede allegazione specifica e prova del maggior danno.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è necessario che la decisione da eseguire sia passata in giudicato e che, nei confronti della pubblica amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato.
  • L'inerzia dell'amministrazione nell'adempimento di un obbligo pecuniario definitivamente accertato dal giudice ordinario giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della decisione da eseguire, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.; non possono invece essere riconosciuti interessi relativi a periodi anteriori se la decisione azionata non contiene alcuna statuizione in proposito.
  • La rivalutazione monetaria di un credito di valuta non è automatica: richiede una specifica allegazione del maggior danno e il relativo assolvimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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