Sentenza del 06/05/2015 n. 810 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva- Aliquota agevolata per vendita immobile avente natura pertinenziale - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% prevista per l'acquisto della prima casa a un immobile asseritamente avente natura pertinenziale. La sentenza chiarisce che il vincolo pertinenziale, ai sensi dell'art. 817 c.c., richiede la presenza congiunta di due elementi: un elemento oggettivo, consistente nella destinazione durevole e funzionale del bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, e un elemento soggettivo, consistente nella volontà del proprietario o del titolare di altro diritto reale sui due beni di destinare il bene accessorio a pertinenza.
La decisione
La natura pertinenziale non può essere riconosciuta sulla base della sola vicinanza, della comune titolarità o dell'utilità astratta del bene accessorio. Devono risultare sia il rapporto funzionale e durevole tra i beni, sia una manifestazione di volontà del titolare diretta a costituire il vincolo pertinenziale. In assenza anche di uno solo di tali requisiti, non è applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4% per la prima casa. Il testo fornito non indica le parti processuali né il dispositivo completo, pertanto non è possibile determinare con certezza l'esito formale del ricorso.
Norme richiamate
Art. 817 del codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La pertinenza richiede il concorso di un elemento oggettivo, costituito dalla destinazione durevole e funzionale del bene accessorio al bene principale, e di un elemento soggettivo, costituito dalla volontà del proprietario o del titolare di altro diritto reale di creare tale destinazione.
Disciplina IVA dell'aliquota agevolata per la prima casa
Aliquota agevolata al 4% prima casa
L'aliquota ridotta può applicarsi alla vendita di un immobile pertinenziale solo se il vincolo pertinenziale è effettivamente sussistente e comprovato secondo i requisiti civilistici.
Massime di principio
- Per applicare un'agevolazione fiscale a un bene pertinenziale non basta dichiarare che il bene è accessorio: occorre dimostrare un collegamento stabile e funzionale con il bene principale.
- La pertinenzialità richiede sia un requisito oggettivo, cioè l'effettiva destinazione del bene al servizio o all'ornamento dell'immobile principale, sia un requisito soggettivo, cioè la volontà del titolare di costituire il vincolo.
- La mera contiguità fisica, la comune proprietà o la generica utilità del bene non sono sufficienti, da sole, a provare la pertinenza.
- In caso di contestazione fiscale, è opportuno che il vincolo pertinenziale risulti chiaramente dall'atto e sia coerente con la situazione concreta e con la destinazione urbanistica e funzionale dei beni.
- Se i requisiti della pertinenzialità non sono provati, l'amministrazione finanziaria può negare l'aliquota agevolata e recuperare la maggiore imposta.
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