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Ordinanza

Ordinanza n. 601/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. 1 del 13.10.2025, emessa dal Responsabile Area Edilizia e TPL – Trasporto Scolastico – Salva Casa – Mobilità del Comune di Fiumicino e di ogni eventuale atto presupposto;

Giustizia amministrativa202600394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di opere abusive, con previsione di sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale n. 1 del 13 ottobre 2025 adottata dal Responsabile dell’Area Edilizia e TPL – Trasporto Scolastico – Salva Casa – Mobilità del Comune di Fiumicino. L’istanza cautelare era motivata anche con riferimento alla previsione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente all’eventuale mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Il TAR ha inoltre rilevato una necessità istruttoria derivante dalla possibile difformità tra l’oggetto dell’ordinanza, che richiama opere abusive realizzate su un lotto identificato catastalmente con le particelle 110 e 225 del foglio 734, e il rogito prodotto dal ricorrente, riferito esclusivamente all’area corrispondente alla particella 110. È stata quindi richiesta al Comune una relazione aggiornata e documentata sui fatti, con la documentazione richiamata nell’ordinanza, inclusi gli atti relativi al sopralluogo della Polizia Locale e al modello 23/A bis.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora. La previsione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza è stata ritenuta, allo stato, un esito futuro e meramente eventuale, poiché non risultavano ancora adottati atti di irrogazione della sanzione successivi all’ordinanza di demolizione. Il Collegio ha disposto d’ufficio adempimenti istruttori, ordinando al Comune, benché non costituito, di depositare entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza una relazione aggiornata e documentata e la documentazione amministrativa pertinente. Il ricorrente è stato onerato di notificare l’ordinanza presso la sede reale del Comune entro cinque giorni dalla comunicazione amministrativa e di depositare entro ulteriori sette giorni la prova della notificazione. L’eventuale mancato deposito da parte dell’Amministrazione potrà essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l’istanza di sospensione è stata respinta per difetto del periculum in mora.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale riferimento per la documentazione che l’Amministrazione è stata invitata a depositare a corredo della relazione sui fatti di causa.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il TAR ha avvertito che l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione all’ordine istruttorio potrà essere valutata ai fini della decisione.

Massime di principio

  • La tutela cautelare contro un’ordinanza di demolizione non può essere accordata per evitare una sanzione amministrativa pecuniaria soltanto eventuale, quando non sia ancora intervenuto alcun concreto atto di irrogazione della sanzione: in tal caso difetta il periculum in mora.
  • Il giudice amministrativo può disporre d’ufficio adempimenti istruttori anche nella fase cautelare, ordinando all’amministrazione non costituita di depositare una relazione aggiornata e la documentazione rilevante per la ricostruzione dei fatti.
  • Quando l’atto repressivo edilizio riguarda opere riferite a più particelle catastali, mentre la documentazione privata prodotta dal ricorrente concerne soltanto una di esse, tale discrasia può giustificare l’acquisizione istruttoria degli atti tecnici e amministrativi relativi all’intero lotto.
  • L’inosservanza dell’ordine istruttorio impartito all’amministrazione può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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