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Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento Cat. -OMISSIS-, della Questura di Genova, emesso in data 2.11.2022, notificato in pari data, recante il divieto per anni uno, a far data dalla notifica del medesimo, di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento elencati nell’atto, ubicati nel Comune di Genova ex art. 13 bis L. 48/2017 così come modificato dal D.L. 130/2020 ed in particolare in quelli presenti nella zona di -OMISSIS-, nonché il divieto di stazionamento nelle vie -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-; - nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202300062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto questorile, della durata di un anno, di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di determinati esercizi pubblici, locali di pubblico intrattenimento e vie del Comune di Genova

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 13-bis della legge n. 48/2017, contestando, da un lato, la violazione della disposizione e l'erroneità del giudizio di pericolosità, sul presupposto che non avrebbe commesso i reati e tenuto i comportamenti antisociali indicati nel provvedimento; dall'altro, la genericità e indeterminatezza del divieto, ritenendo non comprensibile il significato dell'espressione "immediate vicinanze" riferita agli esercizi pubblici e ai luoghi indicati. Nelle more del giudizio il divieto ha esaurito la propria efficacia. La ricorrente, previamente informata della possibile declaratoria di improcedibilità, non ha manifestato la permanenza dell'interesse all'annullamento né un interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative ai presupposti della misura e all'indeterminatezza del divieto. Ha rilevato che l'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione e che, una volta esauriti gli effetti dell'atto, viene meno la sua attitudine lesiva. Il Collegio ha inoltre escluso l'accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., poiché la ricorrente non aveva manifestato, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., uno specifico interesse ai fini risarcitori; tale accertamento non può essere disposto d'ufficio dal giudice amministrativo. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13-bis l. 48/2017

    La disposizione è richiamata quale base normativa del divieto questorile di accesso e stazionamento; il giudice non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il Giudice può accertare l'illegittimità ove sussista l'interesse ai fini risarcitori

    L'accertamento dell'illegittimità dopo il venir meno dell'utilità dell'annullamento presuppone la sussistenza e la manifestazione di un interesse ai fini risarcitori.

  • art. 73 c.p.a.

    L'interesse risarcitorio che consente l'accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a. deve essere manifestato dal ricorrente nel processo.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato e la conseguente cessazione della sua attitudine lesiva determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento dell'atto non è più utile, il giudice amministrativo può accertarne l'illegittimità ai fini risarcitori soltanto se il ricorrente manifesta uno specifico interesse a tale accertamento; il giudice non può procedere d'ufficio in sostituzione della parte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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