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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36823/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna del ricorrente per reato edilizio (fatti tra settembre e dicembre 2016) rideterminando la pena a 1 mese e 15 giorni di arresto e 6.000 euro di ammenda. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) applicabilità dello stato di necessità ex art. 54 c.p. per la necessità di disporre di un ricovero temporaneo; 2) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancata sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981 e contestazione del calcolo ex art. 135 c.p. dopo la declaratoria di incostituzionalità intervenuta con sentenza Corte cost. n. 28/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo complessivamente infondato. In particolare: primo motivo (stato di necessità) inammissibile per genericità e manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato correttamente l'esclusione: le opere risultavano presenti per un periodo protratto (quasi un anno), non sussisteva l'inevitabilità del pericolo e, in materia di abusivismo edilizio, lo stato di necessità è in genere escluso (possibilità di chiedere autorizzazioni o tutela dell'interesse collettivo al paesaggio). Secondo motivo (art. 131-bis) inammissibile per genericità e infondato: la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione rilevando che i manufatti non erano di dimensioni contenute, uno era arredato e l'area sottoposta a vincolo paesistico; inoltre grava sul ricorrente la prova degli elementi specifici richiesti per la particolare tenuità. Terzo motivo (sostituzione della pena): infondato. La Corte ha rilevato che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 135 c.p. (Corte cost. n. 28/2022) non era efficacemente applicabile alla data dell'udienza (effetto dal giorno successivo alla pubblicazione, art. 136 Cost.), e comunque la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto improbabile la capacità del ricorrente di pagare la somma richiesta per la sostituzione, legittimando il diniego. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il reato non è estinto per prescrizione alla data del dispositivo.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso in Cassazione (trattazione ai sensi del comma 8).

  • Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), art. 44, lett. c)

    art. 44, lett. c), TU edilizia

    Norma che disciplina le sanzioni per gli abusi edilizi; la Corte ha fatto riferimento alla previsione sanzionatoria per valutare la gravità dell'illecito.

  • Codice Penale, art. 54

    Dispone l'esimente dello stato di necessità; la Corte ha confermato che, in materia di abusi edilizi, la condizione dell'abitazione difficilmente integra l'inevitabilità richiesta dall'art. 54, poiché esistono alternative (permessi) e l'interesse collettivo alla tutela del paesaggio può prevalere.

  • Codice Penale, art. 131-bis

    Regola la particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità; la Corte ricorda che l'onere probatorio grava sull'imputato, che deve indicare elementi specifici idonei a dimostrare i presupposti, e che elementi di gravità (dimensioni dei manufatti, vincolo paesistico, arredi) possono escluderne l'applicabilità.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    Attribuisce al giudice la discrezionalità nella sostituzione delle pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie; la Corte territoriale può negare la sostituzione sulla base di una prognosi negativa circa la capacità di pagamento del condannato.

  • Codice Penale, art. 135

    Stabiliva i criteri di conversione del giorno di pena in valore pecuniario; la Corte ha osservato che la declaratoria di incostituzionalità intervenuta con Corte cost. n. 28/2022 non era ancora efficace alla data dell'udienza impugnata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 28/2022

    Corte cost. n. 28/2022 (declaratoria di incostituzionalità dell'art. 135 c.p.)

    La decisione è stata pubblicata il 02/02/2022 e, per effetto dell'art. 136 Cost., è operativa dal giorno successivo alla pubblicazione; perciò non applicabile retroattivamente all'udienza del 02/02/2022.

  • Costituzione, art. 136

    Stabilisce che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, spiegando l'irretroattività immediata delle declaratorie.

  • Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (richiamata: legge n. 326/2003 art. 32 comma 47)

    art. 32, comma 47, legge n. 326/2003

    Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dal TU edilizia; il calcolo delle sanzioni deve tenere conto dei limiti edittali vigenti.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • In materia di abusi edilizi è difficile ottenere l'esimente dello stato di necessità: il requisito dell'inevitabilità del pericolo è normalmente escluso, perché esistono strumenti amministrativi (permessi) e l'interesse collettivo alla tutela del paesaggio può prevalere sul diritto alla casa.
  • La sussistenza della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è onere di prova dell'imputato: occorre fornire elementi specifici e concreti (dimensioni limitate, scarsa offensività, assenza di vincoli, modalità della condotta) per superare la valutazione di gravità ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p.
  • La discrezionalità del giudice nella sostituzione delle pene (art. 53 L. 689/1981) può essere esercitata anche negando la sostituzione quando, sulla base di elementi di fatto, risulti probabile l'insolvenza del condannato; l'istanza va motivata e si valuta la capacità di adempiere.
  • Una declaratoria di incostituzionalità acquista efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 136 Cost.): i giudici di merito non sono tenuti ad applicare retroattivamente modifiche normative non ancora efficaci alla data dell'udienza.
  • Quando si deducono questioni rilevanti per la tenuità o lo stato di necessità, è essenziale proporre elementi fattuali nuovi e specifici già in sede di appello e in cassazione, altrimenti i motivi possono essere ritenuti generici o inammissibili.

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