Ordinanza n. 2025/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 260986 emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Napoli il 27/06/2025, recante revoca di “mod. 209”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del modello 209 relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Napoli che ha revocato il modello 209. La controversia riguarda la procedura di primo ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il provvedimento è fondato su risultanze istruttorie concernenti la genuinità della documentazione prodotta, in particolare una delega alla sottoscrizione asseritamente rilasciata dal datore di lavoro. Tali risultanze derivano da acquisizioni presso il Comune di Nola e dalle dichiarazioni del soggetto indicato come datore di lavoro delegante. Il testo non specifica analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; in sede cautelare il Tribunale ha comunque esaminato i profili di competenza prefettizia e la consistenza degli elementi istruttori posti a fondamento della revoca, riservando altresì considerazione a possibili profili di intempestività del gravame.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non ravvisabili i presupposti per la sospensione dell'atto. Ha affermato che la revoca rientra nella competenza della Prefettura, poiché costituisce l'esito necessario della procedura di primo ingresso mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno, materia ricadente nella competenza prefettizia; inoltre, trattandosi del ritiro di un atto proveniente dalla stessa Prefettura, l'adozione del provvedimento è coerente con il principio del contrarius actus. Il giudice ha poi valorizzato le risultanze istruttorie relative alla presunta falsità della delega e della documentazione prodotta, ritenendole gravi e precise, anche alla luce degli accertamenti comunali e delle dichiarazioni del presunto datore di lavoro. Il ricorrente non ha offerto elementi concreti e puntuali idonei a confutare tali risultanze. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata valutata secondo la sommaria cognizione propria della fase cautelare.
principio del contrarius actus
Il ritiro di un atto amministrativo spetta, in linea generale, allo stesso organo che lo ha adottato, quando non vi sia una diversa previsione di competenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo presuppone la riconoscibilità prima facie di profili di fondatezza della domanda e di un pregiudizio cautelare; la presenza di elementi istruttori gravi e precisi non adeguatamente contestati può escludere il fumus necessario alla misura.
- La competenza ad adottare il provvedimento di ritiro spetta, in applicazione del principio del contrarius actus, all’amministrazione o all’organo da cui promana l’atto originario, salvo diversa previsione normativa.
- Nella procedura di primo ingresso con sottoscrizione del contratto di soggiorno, la Prefettura è competente anche per il ritiro dell’atto prefettizio collegato alla procedura, quando il ritiro costituisca l’esito della verifica sulla genuinità della documentazione prodotta.
- A fronte di risultanze istruttorie documentali gravi e precise sulla falsità della documentazione posta a fondamento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente deve offrire contestazioni concrete e puntuali; allegazioni generiche non sono idonee, in sede cautelare, a incrinare la legittimità apparente della revoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 358/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1414/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1417/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1418/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 24 lug 2026Ordinanza n. 1423/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →