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Ordinanza

Ordinanza n. 2025/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 260986 emesso dalla Prefettura – U.T.G. di Napoli il 27/06/2025, recante revoca di “mod. 209”.

Giustizia amministrativa202604147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del modello 209 relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Napoli che ha revocato il modello 209. La controversia riguarda la procedura di primo ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il provvedimento è fondato su risultanze istruttorie concernenti la genuinità della documentazione prodotta, in particolare una delega alla sottoscrizione asseritamente rilasciata dal datore di lavoro. Tali risultanze derivano da acquisizioni presso il Comune di Nola e dalle dichiarazioni del soggetto indicato come datore di lavoro delegante. Il testo non specifica analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; in sede cautelare il Tribunale ha comunque esaminato i profili di competenza prefettizia e la consistenza degli elementi istruttori posti a fondamento della revoca, riservando altresì considerazione a possibili profili di intempestività del gravame.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non ravvisabili i presupposti per la sospensione dell'atto. Ha affermato che la revoca rientra nella competenza della Prefettura, poiché costituisce l'esito necessario della procedura di primo ingresso mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno, materia ricadente nella competenza prefettizia; inoltre, trattandosi del ritiro di un atto proveniente dalla stessa Prefettura, l'adozione del provvedimento è coerente con il principio del contrarius actus. Il giudice ha poi valorizzato le risultanze istruttorie relative alla presunta falsità della delega e della documentazione prodotta, ritenendole gravi e precise, anche alla luce degli accertamenti comunali e delle dichiarazioni del presunto datore di lavoro. Il ricorrente non ha offerto elementi concreti e puntuali idonei a confutare tali risultanze. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata valutata secondo la sommaria cognizione propria della fase cautelare.

  • principio del contrarius actus

    Il ritiro di un atto amministrativo spetta, in linea generale, allo stesso organo che lo ha adottato, quando non vi sia una diversa previsione di competenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo presuppone la riconoscibilità prima facie di profili di fondatezza della domanda e di un pregiudizio cautelare; la presenza di elementi istruttori gravi e precisi non adeguatamente contestati può escludere il fumus necessario alla misura.
  • La competenza ad adottare il provvedimento di ritiro spetta, in applicazione del principio del contrarius actus, all’amministrazione o all’organo da cui promana l’atto originario, salvo diversa previsione normativa.
  • Nella procedura di primo ingresso con sottoscrizione del contratto di soggiorno, la Prefettura è competente anche per il ritiro dell’atto prefettizio collegato alla procedura, quando il ritiro costituisca l’esito della verifica sulla genuinità della documentazione prodotta.
  • A fronte di risultanze istruttorie documentali gravi e precise sulla falsità della documentazione posta a fondamento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente deve offrire contestazioni concrete e puntuali; allegazioni generiche non sono idonee, in sede cautelare, a incrinare la legittimità apparente della revoca.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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