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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08773/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 13/08/2025 che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal GIP l'11/07/2025. - Eliseo Giovanni: deduceva l'errore nell'imporre all'indagato l'onere di documentare l'interesse ad impugnare (art. 324 c.p.p.) e denunciava carenza/illogicità motivazionale del decreto di sequestro. - Solaro Pasquale (terzo sequestratario): contestava la mancata restituzione del motociclo, sostenendo di averne la reale disponibilità (produzione di bonifici) e denunciava carenza motivazionale sulla titolarità/disponibilità. - Solaro Vincenzo e Solaro Ciro: impugnavano la motivazione sul periculum in mora (mancanza di indici oggettivi e soggettivi idonei) e la determinazione del quantum confiscabile, censurando l'attribuzione dell'intero profitto a loro carico senza accertamento individuale in caso di concorso di persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Eliseo Giovanni e di Solaro Pasquale e ha rigettato i ricorsi di Solaro Vincenzo e Solaro Ciro. Motivazioni principali: (i) per Eliseo Giovanni l'istanza di riesame è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto perché i ricorrenti non hanno provato l'effettiva esecuzione del sequestro né la perdita di disponibilità dei beni; l'onere di allegazione della prova dell'esecuzione e della conoscenza dell'indisponibilità grava sulla parte che deduce l'interesse; (ii) per Solaro Pasquale il giudice del riesame ha correttamente ritenuto insufficiente la prova della disponibilità effettiva del motociclo (la mera intestazione formale a terzi o la produzione di bonifici non erano idonee a dimostrare la signoria di fatto); (iii) per Solaro Vincenzo e Solaro Ciro i motivi sono infondati: la motivazione sul periculum in mora è stata ritenuta adeguata e rapportata a elementi oggettivi e soggettivi (natura monetaria del profitto, facilità di dispersione, condotta degli indagati), e la contestazione relativa alla ripartizione del profitto è stata respinta sulla base della natura del profitto nei reati tributari ("risparmio di spesa"), per la quale il principio di ripartizione individuale delle Sezioni Unite (Massini) non è automaticamente applicabile; la confisca per equivalente nei confronti degli amministratori è legittima se giustificata dalla struttura unitaria del profitto tributario e dalla sussidiarietà rispetto alla confisca diretta sull'ente.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    "La richiesta di riesame è presentata... entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"

    Ancoraggio del dies a quo al momento dell'esecuzione (o della conoscenza effettiva della menomazione), con conseguente onere a carico di chi impugna di allegare e provare l'esecuzione o la conoscenza fattuale dell'indisponibilità; in mancanza, il ricorso è inammissibile per assenza di interesse.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità di sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiede motivazione anche sintetica sul periculum in mora quando la misura anticipa l'effetto ablativo della confisca.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Rimanda alle regole di motivazione e alle esigenze che il giudice deve considerare nella misura cautelare; richiede che periculum e fumus siano esposti con sufficiente chiarezza.

  • art. 10-quater, comma 2, D.lgs. 74/2000

    Tipicizza l'indebita compensazione di crediti inesistenti; nel contesto qui esaminato il "profitto" del reato è considerato prevalentemente come "risparmio di spesa" (vantaggio tributario unitario) suscettibile di confisca per equivalente.

  • art. 12-bis, D.lgs. 74/2000

    Impiega l'obbligatorietà della confisca del prezzo o profitto del reato entro i limiti previsti; orienta la valutazione su confisca diretta o per equivalente e sulle condizioni per estenderla a terzi o amministratori.

  • art. 110 c.p.

    Disciplina il concorso di persone nel reato: ciascun concorrente è responsabile dell'intero fatto; sul piano delle misure ablative ciò può giustificare l'aggressione, in via sussidiaria, del patrimonio dell'amministratore per equivalente quando il profitto non sia reperibile direttamente sull'ente.

Massime di principio

  • Interesse al riesame: per attivare il riesame ex art. 324 c.p.p. è necessario un interesse concreto e attuale, normalmente fondato sull'effettiva esecuzione del sequestro o sulla conoscenza fattuale della perdita di disponibilità (es. blocco del conto bancario). L'onere di allegazione e prova di tale interesse grava sulla parte che impugna.
  • Sequestro su conti bancari: il blocco operato dalla banca può costituire esecuzione fattuale del sequestro e dar luogo all'interesse all'impugnazione, ma il ricorrente deve provare di aver avuto conoscenza dell'indisponibilità (telegramma/busta della banca, comunicazioni, estratti conto bloccati ecc.).
  • Terzo sequestratario: chi chiede la restituzione deve provare la disponibilità effettiva e concreta del bene (signoria di fatto), non bastano meri indizi formali come pagamenti o mera disponibilità delle chiavi; serve documentazione probatoria di controllo e uso continuativo del bene.
  • Motivazione del periculum in mora: in sede cautelare la motivazione può essere concisa ma deve indicare elementi oggettivi e/o soggettivi che giustifichino il rischio di dispersione del profitto (natura fungibile del bene, facilità di trasferimento, condotte elusive, personalità dell'indagato, consistenza indiziaria).
  • Confisca e ripartizione del profitto nei reati tributari: quando il profitto è un "risparmio di spesa" tipico dei reati tributari, si tratta di un vantaggio unitario riferibile al soggetto passivo; la regola di ripartizione individuale tra correi (Sez. U. Massini) non si applica automaticamente. La confisca per equivalente può legittimamente colpire amministratori in via sussidiaria quando la confisca diretta sull'ente non sia praticabile o sufficiente.
  • Strategia difensiva consigliata: documentare sempre l'esecuzione del sequestro o la conoscenza fattuale dell'indisponibilità per non incorrere in inammissibilità; per i terzi sequestrati, produrre prove concrete di possesso e uso; per chi è destinatario di sequestro per equivalente in reati tributari, cercare di dimostrare l'impossibilità di imputare a singoli un profitto individuale o la concreta assenza di utilità percepite.

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