Sentenza n. 1463/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08809/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 87.000 irrogata dall’Autorità per violazioni degli obblighi di trasparenza tariffaria
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha dedotto cinque motivi contro la sentenza di primo grado e contro la sanzione irrogata dall’Autorità. In primo luogo, ha sostenuto che la denominazione del collegamento presente nella home page del sito (“privacy e trasparenza”) fosse equivalente a “trasparenza tariffaria”, che le contestazioni avessero carattere meramente formale, che gli obblighi informativi fossero stati comunque assolti mediante la trasmissione all’Autorità del link e dello schema grafico delle offerte e che la contestazione relativa alla grafica non fosse stata formulata nell’atto di avvio. Ha inoltre invocato la violazione del legittimo affidamento. In secondo luogo, ha contestato l’addebito relativo alla mancata indicazione delle modalità di calcolo e degli elementi componenti i costi di attivazione e disattivazione/recesso delle offerte bundle Sky&Fastweb, sostenendo che si trattasse di costi fissi e omnicomprensivi, per i quali non era possibile né necessario specificare ulteriori componenti. In terzo luogo, ha negato che le offerte di rete fissa rivolte alle piccole e medie imprese rientrassero nell’ambito della disciplina sulla trasparenza, sostenendo che i relativi contratti fossero negoziati individualmente e non fossero contratti per adesione. In quarto luogo, ha dedotto l’illegittimità della sanzione per violazione del principio di leale cooperazione, poiché l’Autorità aveva avviato una consultazione pubblica sui costi di recesso. Infine, ha censurato il rigetto degli impegni e la quantificazione della sanzione, deducendo cessazione della condotta, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del legittimo affidamento, sproporzione e disparità di trattamento rispetto ad altri operatori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, sebbene con diversa motivazione sul secondo motivo. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’art. 4 della delibera n. 252/16/CONS impone espressamente la pubblicazione, con collegamento dalla home page, di una pagina denominata “trasparenza tariffaria”. La denominazione uniforme non è un adempimento meramente formale, poiché serve a rendere immediatamente individuabili e accessibili le informazioni per consumatori e microimprese. Anche la censura sulla grafica risultava compresa nell’atto di contestazione, che richiamava l’assenza del dettaglio e dell’evidenza grafica richiesti. Non era configurabile un affidamento tutelabile, trattandosi di precetto chiaro e dettagliato rivolto a un operatore professionale di grandi dimensioni. Il secondo motivo è stato accolto nei limiti della motivazione: per costi fissi, forfettari e omnicomprensivi, la dichiarazione della loro natura forfettaria esaurisce l’obbligo di indicare le modalità di calcolo; non occorre rendere noti i costi interni dell’impresa né scomporre un importo unico in elementi autonomi che non incidono sull’importo dovuto dall’utente. L’accoglimento non ha però comportato riduzione della sanzione, perché restavano altre violazioni idonee da sole a giustificarla. Il terzo motivo è stato respinto: i contratti stipulati con le PMI erano contratti per adesione, in quanto le condizioni essenziali economiche e giuridiche erano predisposte unilateralmente e standardizzate dall’operatore, anche se vi era una trattativa sulla quantità di servizi o opzioni. Il quarto motivo è stato respinto: l’avvio successivo di una consultazione pubblica non rendeva non punibile la violazione degli obblighi già vigenti; inoltre, l’esito della consultazione aveva comportato un rafforzamento, non un superamento, degli obblighi informativi. Il quinto motivo è stato respinto. Il rigetto degli impegni era legittimo, essendo sufficiente l’omessa previsione di misure riguardanti le informazioni per le PMI, oltre alle ulteriori ragioni indicate dall’Autorità. La sanzione, compresa tra euro 58.000 ed euro 1.160.000, era prossima al minimo edittale, adeguatamente motivata in relazione alla gravità, breve durata e misure rimediali, nonché proporzionata. La differenza di fatturato rispetto ad altri operatori non imponeva una diversa quantificazione, poiché le condizioni economiche dell’agente costituiscono solo uno dei parametri rilevanti. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori in favore dell’Autorità.
Norme richiamate
art. 71, comma 1, Codice delle comunicazioni elettroniche del 2003
Fondamento degli obblighi di trasparenza informativa a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche.
art. 4 delibera AGCOM n. 252/16/CONS
Gli operatori pubblicano sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla home page, una pagina denominata “trasparenza tariffaria” contenente l’elenco delle offerte vigenti utilizzate dalla propria clientela, specificando se sono sottoscrivibili o meno…
Impone una pagina specificamente denominata “trasparenza tariffaria”, collegata dalla home page, e la pubblicazione delle informazioni sulle offerte, compresi i costi di attivazione e disattivazione/recesso e una sintetica descrizione delle modalità di calcolo e degli elementi rilevanti per l’importo dovuto dall’utente. Per i costi fissi e omnicomprensivi, è sufficiente indicarne la natura forfettaria, senza disclosure dei costi interni dell’impresa.
artt. 1341 e 1342 c.c.
I contratti predisposti unilateralmente e standardizzati, sottoposti alla mera accettazione dell’altra parte, sono contratti per adesione; una trattativa su singole clausole o sulla quantità di servizi non esclude tale qualificazione per le restanti condizioni standard.
art. 2211 c.c.
È richiamato quale indice della limitata possibilità dei commessi dell’imprenditore di modificare le condizioni generali di contratto, salvo speciale autorizzazione scritta.
art. 14 delibera AGCOM n. 410/14/CONS
Consente di ritenere inammissibili o respingere impegni generici, dilatori o manifestamente inidonei a rimuovere le conseguenze anticoncorrenziali dell’illecito mediante misure idonee e stabili.
art. 98, comma 16, d.lgs. 259/2003
Prevede, secondo la sentenza, una cornice sanzionatoria da euro 58.000 a euro 1.160.000; la sanzione prossima al minimo edittale è stata ritenuta proporzionata.
art. 11 l. 689/1981
Le condizioni economiche dell’agente costituiscono soltanto uno dei parametri per la quantificazione della sanzione, insieme agli altri criteri legali.
Massime di principio
- Quando una disciplina settoriale impone la pubblicazione di una pagina con una denominazione espressamente prescritta e il collegamento dalla home page, la denominazione uniforme costituisce un requisito sostanziale di accessibilità e riconoscibilità delle informazioni, non un mero formalismo.
- L’obbligo di descrivere le modalità di calcolo e gli elementi componenti un costo tariffario è soddisfatto, per un costo dichiarato fisso, forfettario e omnicomprensivo, mediante l’indicazione della sua natura e dell’importo finale; tale obbligo non impone la disclosure dei costi interni dell’impresa né la scomposizione di un importo unico in componenti irrilevanti per la quantificazione dovuta dall’utente.
- Un contratto resta qualificabile come contratto per adesione quando le condizioni economiche o giuridiche essenziali sono predisposte unilateralmente e in modo standardizzato, anche se le parti trattano individualmente la quantità di servizi, le opzioni o singole clausole.
- L’avvio di una consultazione pubblica successiva alla violazione non esclude la punibilità della condotta compiuta in violazione degli obblighi già vigenti, soprattutto quando la consultazione conduce a un rafforzamento degli obblighi informativi.
- Il rigetto degli impegni proposti in un procedimento sanzionatorio è legittimo quando la proposta non affronta integralmente le condotte contestate o non contiene misure idonee e stabili a rimuoverne le conseguenze; l’omissione relativa a uno dei profili illeciti può essere sufficiente a giustificare il rigetto.
- Una sanzione amministrativa prossima al minimo edittale, motivata in relazione alla gravità e durata della violazione e alle misure rimediali adottate, non è sproporzionata per il solo fatto che ad altri operatori siano state irrogate sanzioni di pari importo o che abbiano fatturati diversi, poiché le condizioni economiche dell’agente costituiscono solo uno dei parametri di quantificazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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