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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31710/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per motivi di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., articolata in due censure: (1) relativo al capo A) - dedotto travisamento delle deposizioni e omissione di risposta delle deduzioni di appello in ordine all'effettivo svolgimento dei corsi, esistenza delle società (Mercatoris s.r.l., G.M. s.r.l.), rilascio di attestati, assunzioni e pagamenti dei corsisti; (2) relativo al capo B) - contestata la qualificazione ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, con analoga censura di travisamento delle prove documentali e testimoniali, in particolare rispetto alle dichiarazioni del curatore fallimentare. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso e la riforma delle decisioni di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero sostanzialmente una nuova valutazione del materiale probatorio (travìsamento del fatto) e pertanto estranee al sindacato di legittimità, non essendo ravvisabile illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, e alla rifusione nelle favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa nel processo di legittimità: euro 8.000,00 per le parti civili difese dall'avv. Ligato (non ammesse al gratuito patrocinio), euro 7.000,00 per le parti difese dall'avv. Magistro (non ammesse al gratuito patrocinio), oltre agli accessori di legge; per le restanti parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato la liquidazione sarà disposta dalla Corte d'appello di Messina con separato decreto secondo gli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sulla concorso di persone nel reato; la sentenza di merito aveva ricostruito l'operatività associata dell'imputato nelle attività oggetto di accusa

  • art. 81, comma secondo c.p.

    Riferito alla continuazione e al cumulo di pene rispetto a più reati commessi nelle medesime circostanze

  • art. 640 c.p.

    Norma sulla truffa: la condotta contestata (corsi a pagamento con promessa di assunzione e rilascio di attestati privi di validità) è stata ritenuta integrativa della fattispecie truffaldina dai giudici di merito

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Circostanza aggravante contestata in relazione alla qualità o modalità della condotta, valutata dai giudici di merito

  • artt. 223, commi 1 e 2, e 216 legge fallimentare

    Richiamati in relazione alla responsabilità dell'amministratore per il mancato adempimento degli obblighi societari e fallimentari; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità nella gestione della G.M. s.r.l.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta per distrazione o dissipazione di beni sociali: la Corte territoriale ha ritenuto che l'attività societaria fosse preordinata al fallimento e che vi fosse distrazione di somme

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Fondamento formale del motivo di ricorso (vizio di motivazione). La Suprema Corte ha ritenuto però che le censure costituissero una mera rivalutazione delle prove, non ammessa in sede di legittimità

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti di impugnazione e per la specificazione dei motivi consentiti in Cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Norme sulle modalità di liquidazione delle spese di difesa a carico dello Stato e sulle relative procedure: indicate per la liquidazione delle spese delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è lo strumento per una nuova valutazione del compendio probatorio: le censure devono riguardare vizi di diritto o logiche manifeste nella motivazione; una mera rivalutazione delle testimonianze o dei documenti rende il motivo inammissibile
  • Per far valere un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. occorre dimostrare che la decisione dei giudici di merito sia illogica, contraddittoria o manifestamente carente; semplici ragionevoli alternative di lettura delle prove non sono sufficienti
  • Nelle ipotesi di reati economico-aziendali (truffa, bancarotta/disfazione), elementi quali la percezione di somme dai corsisti, rilascio di attestati privi di validità, omissione sistematica di pagamenti (contributi, fornitori, canoni) e appropriazione di somme possono sostenere sia l'impostazione truffaldina sia la qualificazione preordinata al fallimento
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, in caso di dichiarazione prevista, al pagamento alla Cassa delle Ammende; inoltre il ricorrente può essere condannato a rimborsare le spese di difesa delle parti civili non assistite dallo Stato
  • Nelle impugnazioni è strategico concentrare i motivi su elementi di diritto o su errori manifesti di logica/valutazione probatoria chiaramente riscontrabili nella motivazione, corredando il motivo di richiami precisi e puntuali alla motivazione stessa per evitare la qualificazione come mera ricognizione di fatti

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