Cassazione Penale, Sentenza n. 31710/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per motivi di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., articolata in due censure: (1) relativo al capo A) - dedotto travisamento delle deposizioni e omissione di risposta delle deduzioni di appello in ordine all'effettivo svolgimento dei corsi, esistenza delle società (Mercatoris s.r.l., G.M. s.r.l.), rilascio di attestati, assunzioni e pagamenti dei corsisti; (2) relativo al capo B) - contestata la qualificazione ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, con analoga censura di travisamento delle prove documentali e testimoniali, in particolare rispetto alle dichiarazioni del curatore fallimentare. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso e la riforma delle decisioni di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero sostanzialmente una nuova valutazione del materiale probatorio (travìsamento del fatto) e pertanto estranee al sindacato di legittimità, non essendo ravvisabile illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, e alla rifusione nelle favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa nel processo di legittimità: euro 8.000,00 per le parti civili difese dall'avv. Ligato (non ammesse al gratuito patrocinio), euro 7.000,00 per le parti difese dall'avv. Magistro (non ammesse al gratuito patrocinio), oltre agli accessori di legge; per le restanti parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato la liquidazione sarà disposta dalla Corte d'appello di Messina con separato decreto secondo gli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma sulla concorso di persone nel reato; la sentenza di merito aveva ricostruito l'operatività associata dell'imputato nelle attività oggetto di accusa
art. 81, comma secondo c.p.
Riferito alla continuazione e al cumulo di pene rispetto a più reati commessi nelle medesime circostanze
art. 640 c.p.
Norma sulla truffa: la condotta contestata (corsi a pagamento con promessa di assunzione e rilascio di attestati privi di validità) è stata ritenuta integrativa della fattispecie truffaldina dai giudici di merito
art. 61 n. 5 c.p.
Circostanza aggravante contestata in relazione alla qualità o modalità della condotta, valutata dai giudici di merito
artt. 223, commi 1 e 2, e 216 legge fallimentare
Richiamati in relazione alla responsabilità dell'amministratore per il mancato adempimento degli obblighi societari e fallimentari; i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità nella gestione della G.M. s.r.l.
art. 217 legge fallimentare
Norma sulla bancarotta per distrazione o dissipazione di beni sociali: la Corte territoriale ha ritenuto che l'attività societaria fosse preordinata al fallimento e che vi fosse distrazione di somme
art. 606 lett. e) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di ricorso (vizio di motivazione). La Suprema Corte ha ritenuto però che le censure costituissero una mera rivalutazione delle prove, non ammessa in sede di legittimità
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per i limiti di impugnazione e per la specificazione dei motivi consentiti in Cassazione
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende
artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
Norme sulle modalità di liquidazione delle spese di difesa a carico dello Stato e sulle relative procedure: indicate per la liquidazione delle spese delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è lo strumento per una nuova valutazione del compendio probatorio: le censure devono riguardare vizi di diritto o logiche manifeste nella motivazione; una mera rivalutazione delle testimonianze o dei documenti rende il motivo inammissibile
- Per far valere un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. occorre dimostrare che la decisione dei giudici di merito sia illogica, contraddittoria o manifestamente carente; semplici ragionevoli alternative di lettura delle prove non sono sufficienti
- Nelle ipotesi di reati economico-aziendali (truffa, bancarotta/disfazione), elementi quali la percezione di somme dai corsisti, rilascio di attestati privi di validità, omissione sistematica di pagamenti (contributi, fornitori, canoni) e appropriazione di somme possono sostenere sia l'impostazione truffaldina sia la qualificazione preordinata al fallimento
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, in caso di dichiarazione prevista, al pagamento alla Cassa delle Ammende; inoltre il ricorrente può essere condannato a rimborsare le spese di difesa delle parti civili non assistite dallo Stato
- Nelle impugnazioni è strategico concentrare i motivi su elementi di diritto o su errori manifesti di logica/valutazione probatoria chiaramente riscontrabili nella motivazione, corredando il motivo di richiami precisi e puntuali alla motivazione stessa per evitare la qualificazione come mera ricognizione di fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31496/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31497/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31499/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31502/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31504/2023 del 20/07/2023
- Sentenza penale · 20 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31506/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →