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Sentenza

Sentenza n. 12717/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria 11466 del 05.08.2024 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha depennato l’odierna parte ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Reggio Calabria per le classi di concorso A041 e A060 per mancata allegazione del titolo di accesso nonché del decreto dell’Usp di Reggio Calabria di pubblicazione delle graduatorie 11566 del 05.08.2024 per quanto occorrer possa; - del decreto dell’Usp di Reggio Calabria di pubblicazione delle graduatorie 11566 del 05.08.2024 per quanto occorrer possa nonché del decreto del 02.09.024 prot. 14309 dell''Usp di Reggio Calabria pubblicato in data 03.09.2024; -del decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale Decreto dell'USP di Reggio Calabria, prot. AOOUSPRC prot. n. 11566 del 06.08.2024 di pubblicazione delle graduatorie nonché del Decreto dell'usp di Reggio Calabria, prot. 13285 del 22.08.2024 di ripubblicazione delle Graduatorie Gps A041 e A060 nonché di ogni altro atto successivi; di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso; e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno, nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente, anche previa declaratoria di nullità dell’art. 7 comma 12 dell’OM 88/2024.

Giustizia amministrativa202409248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: depennamento dalle graduatorie provinciali GPS per le classi di concorso A041 e A060 per asserita mancata allegazione del titolo di accesso e i conseguenti decreti di pubblicazione e ripubblicazione delle graduatorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente candidata GPS)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, titolare dal luglio 2018 di un titolo estero di specializzazione all'insegnamento conseguito in Romania, aveva presentato il 21 novembre 2023 domanda di riconoscimento del titolo, ancora pendente, e aveva dichiarato tale circostanza nella domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. L'amministrazione l'ha tuttavia depennata ritenendo carente la documentazione relativa alla procedura di riconoscimento. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. 445/2000, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, la violazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. n. 88/2024, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, disparità di trattamento e difetto di motivazione. È stata inoltre prospettata la necessità di consentire la regolarizzazione della dichiarazione mediante soccorso istruttorio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. n. 88/2024 consente l'iscrizione con riserva quando il titolo estero sia ancora privo del riconoscimento e sia stata presentata la relativa domanda all'ufficio competente. Nel caso concreto era incontestato sia il possesso del titolo estero sia l'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento, circostanza dichiarata anche nella domanda di aggiornamento delle GPS. Pertanto, la motivazione del depennamento per mancata allegazione del titolo di accesso è stata ritenuta apodittica. Anche qualora la dichiarazione fosse stata incompleta, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire l'integrazione della documentazione, trattandosi di dichiarazione incompleta o parziale relativa a un titolo già conseguito, e non di omessa dichiarazione o di mancanza del titolo. La ricorrente avrebbe quindi dovuto essere inclusa nelle graduatorie, seppure con riserva di riconoscimento. Il giudice ha disposto l'accoglimento del ricorso e ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 88/2024

    i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. […] Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

    La disposizione consente l'inserimento con riserva nelle GPS del candidato che possieda un titolo estero già conseguito, ma ancora privo di riconoscimento, purché abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    La norma è richiamata tra i motivi di ricorso, ma la sentenza non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • Il candidato in possesso di un titolo estero conseguito entro il termine di presentazione della domanda, per il quale sia ancora pendente il procedimento di riconoscimento, deve poter essere inserito nelle graduatorie con riserva quando abbia dichiarato di avere presentato la relativa domanda all'ufficio competente.
  • La mancata allegazione della documentazione relativa alla domanda di riconoscimento di un titolo estero non equivale alla mancata dichiarazione del titolo né al suo mancato possesso; ove il titolo e la relativa procedura siano comunque dichiarati o risultino incontestati, l'amministrazione non può disporre direttamente l'esclusione senza attivare il soccorso istruttorio.
  • Il soccorso istruttorio è doveroso quando la dichiarazione relativa a un titolo già posseduto sia incompleta o parziale e non totalmente omessa, purché l'integrazione non comporti l'acquisizione ex novo del requisito di partecipazione dopo la scadenza del termine.
  • Un provvedimento di esclusione fondato apoditticamente sulla mancata allegazione del titolo di accesso è illegittimo se dagli atti risulta che il candidato possiede un titolo estero e ha presentato la domanda di riconoscimento, dovendo l'amministrazione procedere all'inserimento con riserva.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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