Cassazione Civile, Ordinanza n. 33738/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un imprenditore individuale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 4.925,77, oltre interessi, quale corrispettivo di lavori di realizzazione di un impianto elettrico eseguiti nel 2008 in un locale adibito a bar. Il preteso debitore aveva proposto opposizione deducendo di non avere mai commissionato quei lavori. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ma il tribunale, in grado di appello, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non provato che il contratto d'opera fosse stato concluso con il soggetto ingiunto/de cuius, valorizzando invece un documento redatto dall'appaltatore e indirizzato al figlio del proprietario, nel quale quest'ultimo risultava indicato come committente, oltre ad alcune deposizioni testimoniali. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la dichiarazione di conformità dell'impianto, sottoscritta dal proprietario, dimostrasse l'avvenuta commissione dei lavori da parte di quest'ultimo e che fosse comunque lui il beneficiario delle opere.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 116 c.p.c. non è configurabile quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove, e che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si critichi l'esito della valutazione probatoria. Nel merito, la Corte ha richiamato il principio per cui nell'appalto privato non è richiesta la forma scritta, ma l'appaltatore che agisce per il pagamento deve provare l'esistenza del contratto e il suo contenuto, inclusa l'individuazione del committente; ha quindi confermato che, nel caso concreto, tale prova non era stata raggiunta. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Sancisce la libera valutazione delle prove, salvo diversa previsione di legge; non è violato quando la censura investe solo l'apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La violazione ricorre solo se l'onere della prova sia stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'erronea valutazione delle prove compiuta dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di rivalutare le prove o la ricostruzione del fatto.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso in quanto ritenuto inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione e definizione camerale del ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disposta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la mera ricostruzione della vicenda fattuale e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo il limitato vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con la contestazione dell'attendibilità o della forza persuasiva delle prove, ma presuppone un vero travisamento del principio di libera valutazione o una deroga al regime legale della prova.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere probatorio; non quando, correttamente individuato l'onerato, ritenga insoddisfacente o incerta la prova fornita.
- In un contratto di appalto privato la forma scritta non è necessaria, ma l'appaltatore che chieda il pagamento del corrispettivo deve dimostrare l'esistenza del contratto e, in particolare, chi sia il committente obbligato al pagamento.
- La qualità di beneficiario delle opere non basta, da sola, a fondare l'obbligazione di pagamento: rileva la prova dell'incarico conferito all'appaltatore dal soggetto nei cui confronti si agisce.
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