Sentenza del 14/07/2017 n. 17478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato che nel 2003 B.E. aveva ceduto una licenza taxi, ritenendo la cessione onerosa e determinando un corrispettivo di 122.713 euro. Di conseguenza aveva rettificato il reddito dichiarato, imputando al contribuente una plusvalenza e una maggiore IRPEF di 50.136 euro, oltre a sanzioni e interessi. Il contribuente ha contestato l'avviso sostenendo, tra l'altro, l'insufficiente motivazione dell'atto, la mancata allegazione della relazione dell'Università della Tuscia utilizzata per la stima e l'errata attribuzione a suo carico dell'onere di provare l'inesattezza della plusvalenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Commissione regionale non avesse escluso in astratto l'obbligo di allegare gli atti richiamati dall'avviso, ma avesse ritenuto irrilevante la mancata allegazione della relazione perché, secondo la propria ricostruzione, l'avviso non ne avrebbe fatto uso. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando una motivazione insufficiente e contraddittoria sulla determinazione dell'importo della plusvalenza: la sentenza regionale, da un lato, affermava che il valore di 122.713 euro derivava dallo studio dell'Università della Tuscia e, dall'altro, negava che tale relazione fosse stata utilizzata. La Corte ha ribadito che l'Ufficio deve provare sia l'esistenza della pretesa tributaria sia il suo ammontare, anche quando ricorre a presunzioni. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'atto impositivo deve essere adeguatamente motivato e deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti e gli elementi della pretesa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
Quando l'avviso di accertamento richiama altri atti o documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati, salvo che il loro contenuto essenziale sia già riprodotto nell'avviso o che siano già conosciuti dal contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 39
Disciplinano i poteri di rettifica e accertamento del reddito. Anche nei casi in cui siano ammesse presunzioni non qualificate, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare sia l'esistenza della maggiore pretesa sia la sua quantificazione.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale dell'onere della prova. Nel caso esaminato, la prova dei presupposti e dell'ammontare della pretesa tributaria spettava all'Ufficio, non al contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sui fatti decisivi, nei limiti applicabili al giudizio.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'accertamento in modo concreto e verificabile, indicando gli elementi utilizzati per determinare la maggiore imposta.
- Se l'accertamento si fonda su una relazione, perizia o studio richiamato nell'atto, il documento deve essere allegato oppure il suo contenuto essenziale deve essere riportato nell'avviso, salvo che il contribuente lo conosca già.
- L'Ufficio deve dimostrare non solo che il presupposto dell'imposta esiste, ma anche l'importo richiesto. Non può limitarsi a indicare una cifra senza spiegare adeguatamente il metodo di calcolo.
- Una motivazione contraddittoria, che attribuisca il calcolo a uno studio e contemporaneamente neghi di averlo utilizzato, può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio per un nuovo esame.
- Il contribuente non deve necessariamente provare l'importo corretto in alternativa a quello accertato: prima spetta all'Amministrazione fornire una prova sufficiente della propria quantificazione.
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