Tribunale, Sentenza T-209/23
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 17 April 2024. — Yadex International GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark doyum – Earlier national word mark Doyum – Relative ground for refusal – No similarity between the goods – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-209/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Yadex International contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto "doyum" e i marchi anteriori Doyum. La pronuncia chiarisce che la vicinanza nel mercato alimentare, l'uso degli stessi punti vendita o il consumo congiunto non sono sufficienti a fondare la somiglianza dei prodotti. Poiché i prodotti confrontati risultavano diversi per natura, origine e uso, la domanda di registrazione non poteva essere vietata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Marchio UE figurativo "doyum": esclusa la probabilità di confusione per assenza di somiglianza tra i prodotti rispetto al marchio anteriore Doyum.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso di EUIPO abbia violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere che non sussistesse probabilità di confusione tra il segno figurativo richiesto "doyum" e i marchi anteriori denominativi Doyum, in particolare per mancanza di somiglianza tra i prodotti alimentari in questione.
Principio di diritto
Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la probabilità di confusione presuppone cumulativamente identità o somiglianza tra i segni e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi; il solo fatto che i prodotti appartengano al settore alimentare, abbiano gli stessi canali di distribuzione o possano essere consumati insieme non basta a renderli simili se, per natura, origine, composizione, destinazione, modalità d'uso e rapporto di complementarità o concorrenza, restano diversi. Nel caso concreto, prodotti come formaggi, salsicce e salumi non sono simili a legumi secchi, frutta secca o snack a base di cereali; pertanto l'opposizione è stata correttamente respinta per insussistenza del rischio di confusione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo "doyum": esclusa la probabilità di confusione per assenza di somiglianza tra i prodotti rispetto al marchio anteriore Doyum
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione contro una domanda di marchio dell'Unione europea. Il Tribunale esamina esclusivamente la censura di violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Armada Gida Ticaret Sanayi AŞ aveva depositato una domanda di registrazione per un marchio figurativo "doyum" per prodotti delle classi 29 e 30, comprendenti, tra gli altri, frutta secca, legumi secchi, snack a base di cereali, farine, tè, popcorn e riso. Yadex International GmbH si era opposta sulla base di diversi marchi anteriori denominativi Doyum, tra cui un marchio tedesco n. 302011044414, per il quale era stato provato l'uso effettivo limitatamente a "cheese, sausages, charcuterie" nella classe 29.
La divisione di opposizione aveva respinto l'opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato la decisione, ritenendo che i prodotti effettivamente utilizzati del marchio anteriore non fossero simili a quelli rivendicati nella domanda contestata. Il Tribunale è stato adito per l'annullamento di tale decisione.
Questione giuridica sottoposta al Tribunale
La questione centrale era se la commissione di ricorso avesse errato nel negare la somiglianza tra:
- da un lato, formaggi, salsicce e salumi;
- dall'altro, prodotti vegetali o da dispensa come frutta secca, legumi secchi e snack a base di cereali.
Il ricorrente sosteneva l'esistenza di un "nesso stretto" in ragione dell'appartenenza al settore alimentare, dei medesimi consumatori, dei canali di distribuzione comuni, dell'uso come snack e della presunta complementarità o concorrenza.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell'identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico, ivi compreso il rischio di associazione.
Richiama inoltre la giurisprudenza costante secondo cui la valutazione della probabilità di confusione è globale e dipende, tra l'altro, dall'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Per la somiglianza dei prodotti, rilevano in particolare natura, destinazione, modalità d'uso, concorrenza, complementarità e canali di distribuzione.
Ragionamento del Tribunale sulla somiglianza dei prodotti
Il Tribunale conferma l'analisi della commissione di ricorso secondo cui i prodotti non sono simili.
In particolare osserva che:
- i prodotti del marchio anteriore sono di origine animale, mentre quelli della domanda sono di origine vegetale;
- i prodotti hanno composizione diversa e, in parte, ciclo di vita diverso, con esigenze di conservazione differenti;
- i prodotti del marchio anteriore possono essere consumati come snack, ma anche come antipasto o come piatto principale, sicché non hanno una destinazione esclusiva come snack;
- il solo fatto di appartenere al settore alimentare non basta a fondare la somiglianza;
- la vendita negli stessi punti vendita, come supermercati o negozi di alimentari, non è decisiva;
- il ricorrente non ha dimostrato una vera complementarità, né un rapporto di sostituibilità o concorrenza tale da indurre il pubblico a ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa.
Il Tribunale respinge anche il richiamo del ricorrente a precedenti decisioni di EUIPO, ricordando che il principio di legalità impedisce di invocare, a proprio vantaggio, un eventuale errore compiuto in favore di terzi.
Decisione e dispositivo
Poiché la somiglianza tra i prodotti costituisce una condizione cumulativa per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e tale condizione non era soddisfatta, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui non esisteva probabilità di confusione per il pubblico rilevante in Germania.
Il ricorso è stato quindi respinto integralmente. Quanto alle spese, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di svolgimento dell'udienza, che non si è tenuta.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, in materia di opposizione a marchio UE, la probabilità di confusione non può essere fondata sul solo fatto che i prodotti appartengano al medesimo settore merceologico o siano venduti negli stessi canali commerciali: occorre una somiglianza effettiva e giuridicamente rilevante dei prodotti, valutata globalmente. Se tale somiglianza manca, l'opposizione deve essere respinta anche quando i segni presentino una vicinanza significativa.
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