Sentenza n. 1434/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Salerno che imponeva l’accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2023/2024 e 2024/2025 e condannato il Ministero all’erogazione di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 9 luglio 2025 ed era divenuta definitiva il 2 gennaio 2026. Persistendo l’inadempimento, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato era stato correttamente notificato, era passato in giudicato e non risultava eseguito. In applicazione dell’onere della prova dell’adempimento, gravante sull’Amministrazione debitrice, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo all’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo di euro 1.500,00, oltre agli accessori dovuti secondo il titolo. È stato assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni alla liquidazione e al pagamento della somma. Il commissario dovrà, se necessario, procedere anche allo stanziamento e all’impegno della spesa, senza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa possano impedire l’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Norme richiamate
artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato presso la segreteria del TAR entro il termine previsto per il rito camerale applicabile.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende ammissibile l’azione esecutiva o di ottemperanza contro l’amministrazione statale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Prima della scadenza del termine dilatorio il creditore non può procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione statale.
legge n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di attuazione e di fruizione della Carta elettronica del docente, nel rispetto del limite biennale decorrente dall’accredito.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione
Il titolo posto in esecuzione riconosceva gli accessori secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti di un’amministrazione statale quando il titolo esecutivo notificato abbia acquistato efficacia definitiva e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per il completamento delle procedure di pagamento.
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione debitrice deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; la mera costituzione formale in giudizio, in assenza della prova dell’adempimento, non impedisce l’accoglimento della domanda.
- Quando l’amministrazione non esegue un giudicato che impone il pagamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle relative allo stanziamento, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al reperimento delle somme.
- Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di un giudicato di pagamento deve compiere tutti gli atti amministrativo-contabili necessari alla concreta soddisfazione del creditore e riferire al giudice dell’ottemperanza sull’attività svolta.
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