Regolamento (UE) 2020/2163
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2163 della Commissione del 18 dicembre 2020 sull’attuazione nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord delle norme di origine stabilite nei regimi commerciali preferenziali dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole procedurali specifiche per consentire l’applicazione delle norme di origine preferenziale dell’Unione nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo transitorio. La disciplina tiene conto della particolare posizione doganale dell’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo allegato all’accordo di recesso e chiarisce come debbano essere trattate le prove dell’origine, le verifiche e le condizioni per concedere o sospendere le preferenze. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2021 e mirano a garantire il corretto funzionamento dei regimi commerciali preferenziali senza estendere diritti o obblighi ad altri paesi terzi.
Regolamento di esecuzione sulle modalità di applicazione, nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, delle norme di origine preferenziale previste dai regimi commerciali preferenziali dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci importate nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord che intendono beneficiare delle misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013. Disciplina, in tale contesto, le prove dell’origine, la verifica dell’origine e le condizioni per la concessione e la sospensione delle preferenze. Non riguarda, in sé, la generalità degli scambi del Regno Unito o dell’Irlanda del Nord, ma solo le importazioni interessate da regimi commerciali preferenziali dell’Unione; per effetto del protocollo Irlanda/Irlanda del Nord, l’Irlanda del Nord non è considerata parte dell’Unione nei rapporti con i paesi terzi ai fini del cumulo con merci originarie dell’Unione o trasformazioni effettuate nell’Unione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2163: norme di origine preferenziale nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord
Il regolamento nasce per dare attuazione, dopo la fine del periodo transitorio dell’accordo di recesso, alla particolare posizione doganale dell’Irlanda del Nord. Alla luce del protocollo Irlanda/Irlanda del Nord, la Commissione stabilisce regole procedurali specifiche per applicare correttamente le norme di origine preferenziale dell’Unione ai soli fini delle importazioni nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Contesto e ratio
I considerando chiariscono che l’Irlanda del Nord resta parte del territorio doganale del Regno Unito, ma ai fini dei regimi commerciali preferenziali non può essere trattata come parte dell’Unione nei rapporti con i paesi terzi. Ciò incide in particolare sulle regole di cumulo: le merci originarie dell’Irlanda del Nord e le trasformazioni effettuate in Irlanda del Nord non devono essere considerate, per i paesi terzi interessati, come merci originarie dell’Unione o trasformazioni effettuate nell’Unione.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 limita il campo di applicazione alle merci importate nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord che intendono fruire delle misure tariffarie preferenziali previste dall’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013. Il regolamento non disciplina, quindi, l’intero assetto degli scambi con il Regno Unito, ma solo il segmento connesso ai regimi commerciali preferenziali dell’Unione.
Applicazione delle norme di origine preferenziale
L’articolo 2 dispone che le norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione si applicano mutatis mutandis nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. I riferimenti all’Unione o agli Stati membri contenuti in tali norme si estendono al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, con l’importante limite che l’Irlanda del Nord non è considerata parte dell’Unione nei paesi terzi ai fini del cumulo con merci originarie dell’Unione o con trasformazioni effettuate nell’Unione.
Prove dell’origine e loro menzione specifica
Per i regimi commerciali preferenziali unilaterali dell’Unione, l’articolo 3 prevede che le prove dell’origine dei prodotti destinati all’importazione nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord siano rilasciate o compilate nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi beneficiari, alle condizioni previste dalle norme di origine applicabili all’importazione nell’Unione. L’articolo 4 aggiunge un requisito formale: tali prove devono recare la dicitura «Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord».
Verifica dell’origine
L’articolo 5 regola la verifica dell’origine per i prodotti importati nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord nell’ambito delle preferenze unilaterali. La verifica avviene nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi interessati, su richiesta delle autorità doganali competenti del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, secondo le condizioni previste dalle norme applicabili all’importazione nell’Unione.
Concessione delle preferenze
L’articolo 6 subordina la concessione delle misure tariffarie preferenziali all’adozione, da parte dei paesi terzi o gruppi di paesi terzi beneficiari, di misure idonee a garantire la conformità alle norme di origine, alle regole sulle prove dell’origine, alle regole di verifica e alle altre condizioni del regime preferenziale. Tali misure devono essere comunicate alla Commissione, che pubblica sul proprio sito web la data in cui le considera adottate.
Sospensione delle preferenze
L’articolo 7 introduce un meccanismo di sospensione in presenza di frodi, irregolarità o inosservanze sistematiche dell’obbligo di rispettare o far rispettare le regole sull’origine preferenziale. Se emergono ragionevoli dubbi, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; se entro sei mesi dalla pubblicazione non viene posto rimedio alle criticità, le preferenze cessano di applicarsi. In tal caso, la Commissione pubblica sul proprio sito web la data di cessazione. Il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord deve trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. Le preferenze possono tornare ad applicarsi se, in seguito, i paesi terzi o gruppi di paesi terzi interessati adottano misure conformi ai requisiti dell’articolo 6.
Decorrenza
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, in coerenza con la fine del periodo transitorio previsto dall’accordo di recesso.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle merci importate nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013.
Applicazione delle norme di origine preferenziale
Le norme di origine preferenziale di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano mutatis mutandis nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. I riferimenti all’Unione o agli Stati membri si intendono comprensivi del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ma l’Irlanda del Nord non è considerata parte dell’Unione nei paesi terzi ai fini del cumulo con merci originarie dell’Unione o trasformazioni effettuate nell’Unione.
Prove dell’origine nei regimi preferenziali unilaterali
Per i prodotti da importare nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord nell’ambito dei regimi preferenziali unilaterali di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013, le prove dell’origine sono rilasciate o compilate nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi beneficiari, alle condizioni previste dalle norme di origine applicabili all’importazione nell’Unione.
Menzione specifica sulle prove dell’origine
Le prove dell’origine rilasciate o compilate nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi devono recare la menzione «Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord» per i prodotti da importare nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord nell’ambito dei regimi commerciali preferenziali che contemplano tali misure.
Verifica dell’origine
L’origine dei prodotti importati nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e beneficiari di preferenze unilaterali è verificata nei paesi terzi o gruppi di paesi terzi interessati, su richiesta delle autorità doganali competenti del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, secondo le regole previste per l’importazione nell’Unione.
Concessione delle preferenze
Le misure tariffarie preferenziali non sono concesse salvo che i paesi terzi o gruppi di paesi terzi interessati adottino misure, di cui informano la Commissione, che assicurino la conformità alle norme di origine, alle regole per il rilascio o la compilazione delle prove dell’origine, alle norme di verifica e alle altre condizioni del pertinente regime preferenziale. La Commissione pubblica sul proprio sito web la data in cui ritiene adottate tali misure.
Sospensione delle preferenze
Le preferenze non sono concesse se sono accertati casi di frode, irregolarità o inosservanza sistematica dell’obbligo di rispettare o far rispettare le norme e procedure sull’origine preferenziale. In caso di ragionevoli dubbi, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; se le irregolarità non sono sanate entro sei mesi dall’avviso, le preferenze cessano di applicarsi, con pubblicazione della data sul sito web della Commissione. Il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord deve comunicare alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021.
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