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Ordinanza

Ordinanza n. 1278/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della “Indagine esplorativa di mercato per l'individuazione dell'operatore economici a cui affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 la fornitura di «dispositivi medici e materiale di consumo extratariffari riconducibili alla `ex classe 22' del nomenclatore tariffario»” bandita con “Avviso” pubblicato in data 26.03.2026, unitamente agli atti a tale Avviso allegati costituenti la lex specialis di gara e, in particolare, le “Condizioni Generali di Contratto” e la “Descrizione Prodotti”;

Giustizia amministrativa202602662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: indagine esplorativa di mercato per l'affidamento diretto della fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo riconducibili alla ex classe 22 del nomenclatore tariffario, con i relativi atti di lex specialis

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'avviso e gli atti allegati relativi a un'indagine esplorativa finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, della fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo extratariffari. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. L'ASL ha inoltre contestato la legittimazione attiva dell'associazione ricorrente, sostenendo che non fosse provato che essa rappresentasse un interesse comune a tutti gli associati; tale questione è stata riservata alla fase di merito. Nel merito cautelare, i ricorrenti hanno contestato, in particolare, la configurazione della procedura e l'esistenza di impedimenti alla formulazione del preventivo richiesto dalla stazione appaltante, con riferimento alle condizioni generali di contratto e alla descrizione dei prodotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha confermato le statuizioni del precedente decreto presidenziale. Ha rilevato che le procedure di affidamento diretto sotto soglia previste dall'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, anche quando precedute dall'interpello di più operatori, sono sottratte al sindacato giurisdizionale, salvo che risultino manifestamente affette da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati. Il giudice ha escluso che le condizioni della procedura impedissero la formulazione del preventivo, considerato il rinvio alle condizioni generali di contratto per le forniture sotto soglia effettuate tramite la piattaforma di e-procurement di SO.RE.SA. e la descrizione puntuale dei prodotti contenuta nell'allegato all'avviso. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum, poiché il termine per la presentazione dei preventivi risultava già scaduto. La questione della legittimazione dell'associazione è stata riservata al merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori in favore dell'ASL. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 7 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    procedure di affidamento diretto previste per gli appalti sotto soglia, che possono essere precedute da interpello di più operatori

    L'affidamento diretto sotto soglia, anche se preceduto dall'interpello di più operatori, è sottoposto a un sindacato giurisdizionale particolarmente limitato, circoscritto alla verifica di vizi manifesti quali illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Le procedure di affidamento diretto sotto soglia previste dall'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, anche se precedute dall'interpello di più operatori, non sono assimilabili a una gara in senso proprio e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino manifestamente affette da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.
  • Non sussiste un impedimento alla presentazione di un preventivo quando la stazione appaltante rinvia a condizioni generali di contratto accessibili tramite la propria piattaforma di e-procurement e descrive puntualmente nell'avviso i prodotti richiesti.
  • La domanda cautelare non può essere accolta in assenza di periculum in mora, in particolare quando, al momento della decisione, sia già scaduto il termine per la presentazione dei preventivi.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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