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Ordinanza

Ordinanza n. 1134/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Dipartimentale, del 17.10.2025 prot. n. 56784, per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti (all.1) con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha disposto il rigetto della domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale - istanza del 12.4.2022 n. 29179 (all.2), inoltrata dal ricorrente ai fini dell'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso ADSS (Sostegno scuola superiore); - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, trasmesso con mail del 26.02.2025 avente ad oggetto: " Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. n. 12221 formulata da Vito Covella del 17/04/2023 per il riconoscimento della formazione rumena ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241) (all.3); - del parere sfavorevole del Ministero Università e Ricerca, nota prot. DGINTCO n 12486 del 20 agosto 2024 acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024 richiamato dall'Amministrazione nel provvedimento di diniego e non allegato, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha evidenziato che :"sussiste una differenza sostanziale di particolare ed insanabile ampiezza quanto alla formazione ed ai risultati di apprendimento conseguiti attraverso il corso frequentato", in quanto risultano "assenti i caratteri fondamentali del corso accademico e nella specie del corso italiano, distinto precisamente per i quattro gradi della scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) con quattro distinte prove di accesso e quattro distinti corsi teorici e correlati tirocini presso la scuola del grado prescelto dal docente" ; - di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici nonché degli atti applicativi e consequenziali, ancorché sconosciuti, dai quali possa scaturire pregiudizio per l'odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202515660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale rumeno ai fini dell'esercizio della professione docente nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dipartimentale del 17 ottobre 2025 recante il rigetto della domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Romania, nonché la comunicazione dei motivi ostativi, il parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca e gli atti presupposti e consequenziali. Il diniego si fondava sulla ritenuta differenza sostanziale, ampia e insanabile tra la formazione e i risultati di apprendimento conseguiti con il corso estero e il percorso italiano, articolato per i diversi gradi scolastici con prove di accesso, corsi teorici e tirocini distinti. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ma non ha dimostrato di essere titolare di un contratto di insegnamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto carente il periculum in mora, inteso come pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il ricorrente non aveva provato di essere titolare di un contratto di insegnamento. La mancanza del periculum ha reso superflua ogni valutazione sul fumus boni iuris, sicché il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego, della comunicazione dei motivi ostativi o del parere ministeriale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto; nella fattispecie il giudice ha ritenuto assente il periculum in mora.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La disposizione è richiamata quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi, ma l'ordinanza non ne esamina la legittimità.

  • direttiva 2013/55/UE

    recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

    È richiamata nel procedimento amministrativo di riconoscimento della formazione professionale estera; l'ordinanza non valuta la conformità del diniego alla direttiva.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo presuppone la prova di un pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile; la mera impugnazione dell'atto non è sufficiente.
  • Quando il ricorrente non dimostra l'esistenza di una situazione concreta dalla quale derivi un pregiudizio attuale e irreparabile — nella fattispecie, la titolarità di un contratto di insegnamento — il requisito del periculum in mora deve ritenersi carente.
  • L'assenza del periculum in mora rende superflua la valutazione del fumus boni iuris, sicché il giudice cautelare può respingere la domanda senza esaminare la legittimità sostanziale dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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