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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6258/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Silipo ha impugnato la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. lamentando errore di applicazione della norma e apparenza di motivazione: secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe semplicemente riprodotto la motivazione del primo decreto senza valutare le sopravvenienze favorevoli (anche la qualificazione del ruolo come partecipativo e non direttivo e assoluzioni su altri capi), e non avrebbe considerato alcuni elementi di fatto prodotti a sostegno del reclamo

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse fornito adeguata motivazione, basata sulla sentenza di condanna definitiva (Corte d'Appello di Bologna 12/09/2017) e su provvedimenti di confisca concernenti il ricorrente e il suo nucleo familiare, che giustificano il fondato 'pericolo' di mantenimento di contatti tra il Silipo e il contesto mafioso di provenienza. La Corte ha ribadito la natura preventiva del regime 41-bis, affermando che non è richiesto un accertamento di perdurante appartenenza al gruppo ma la sussistenza di elementi che consentano di presumere il mantenimento dei contatti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Regime differenziato di trattamento di natura amministrativa con controllo giurisdizionale differito. Finalità essenzialmente preventive e inibitorie volte a impedire i contatti del detenuto con il contesto criminale di provenienza; può essere applicato o prorogato sulla base di una prognosi fondata su elementi che permettono di presumere il mantenimento di contatti, senza che sia necessario dimostrare una affiliazione attuale

  • art. 41-bis comma 2 sexies ord. pen.

    Limita il ricorso in Cassazione avverso le decisioni sul 41-bis alla sola allegazione di violazione di legge; la verifica di legittimità in questa sede è pertanto circoscritta alla valutazione di carenza assoluta di motivazione o di violazioni di diritto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi escludenti la colpa, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (richiamato) e giurisprudenza CEDU (Provenzano c. Italia, 25/09/2018)

    La Corte EDU ha riconosciuto la finalità preventiva e di sicurezza del regime 41-bis e ne ha dichiarato la compatibilità con l'art. 3 CEDU purché sia fornita adeguata giustificazione per l'applicazione e la proroga

    La giurisprudenza europea ammette il modello differenziato se le misure sono giustificate e proporzionate; in sede nazionale la Corte richiama tale principio per convalidare la valutazione prognostica fondata su elementi fattuali

Massime di principio

  • Il regime differenziato ex art. 41-bis ha natura preventiva: per prorogarlo non è necessario provare una perdurante appartenenza all'associazione mafiosa, ma sussistono condizioni per adottarlo quando vi sono elementi che ragionevolmente fanno presumere il mantenimento di contatti con il contesto criminale
  • La valutazione sull'opportunità di applicare o prorogare il 41-bis è per lo più di fatto e permette al giudice di fondarla su precedenti accertamenti (sentenze definitive, provvedimenti di confisca, indicatori di vitalità del gruppo) e sull'intensità del ruolo ricoperto dal detenuto
  • In Cassazione il sindacato è limitato: è ammissibile il ricorso solo per violazione di legge e per manifesta carenza di motivazione; non si procede a un nuovo esame del merito o della valutazione prognostica dei fatti
  • Per impugnare con successo una proroga del 41-bis è necessario dimostrare l'assenza di un percorso argomentativo minimo, l'insussistenza dei dati fattuali evocati o fornire sopravvenienze nuove e rilevanti che siano idonee a far venir meno la presunzione di mantenimento dei contatti
  • La qualificazione del ruolo (partecipativo vs direttivo) non esclude di per sé l'applicazione del regime: la particolare intensità dell'affectio societatis e la recente operatività delle condotte possono giustificare la misura anche in assenza di ruolo direttivo
  • Chi propone ricorso che risulti inammissibile può essere condannato alle spese e a una somma alla cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

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