Cassazione Penale, Sentenza n. 25023/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di legge per la omessa notifica al responsabile civile (l'Associazione) dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello: l'Associazione sosteneva di non essere stata informata della celebrazione della fase del gravame e che la notifica al difensore dell'imputata non poteva sostituirsi a quella diretta al responsabile civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante l'omessa notifica diretta al responsabile civile non costituito, posto che la notifica originaria della citazione era regolare e incontestata, che il responsabile civile non si era mai costituito né aveva eletto domicilio e che le notificazioni, ai sensi dell'art. 154, comma 4, c.p.p., sono eseguite mediante deposito in cancelleria quando non vi sia elezione o dichiarazione di domicilio. Inoltre è risultato che il difensore del responsabile civile aveva ricevuto la notifica del decreto di fissazione e aveva partecipato all'udienza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; l'Associazione è stata condannata alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione in favore della parte civile di Euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 154 c.p.p., comma 4
"Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria."
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, se il responsabile civile non si è costituito né ha eletto domicilio, la mancanza di una notifica diretta di atti successivi (es. decreto di fissazione udienza) non comporta nullità o vizio rilevante: le notificazioni possono essere eseguite mediante deposito in cancelleria e l'omessa notifica personale è quindi irrilevante quando la prima citazione sia regolare e non vi sia costituzione/elezione di domicilio
art. 616 c.p.p.
Usato come fondamento per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato per indicare che la trattazione del ricorso è avvenuta secondo le forme procedurali previste dal citato decreto-legge (misure emergenziali/procedure speciali di trattazione)
Massime di principio
- Se il responsabile civile è stato regolarmente citato in origine ma poi non si è mai costituito né ha eletto domicilio nel luogo del procedimento, la mancata notifica diretta di atti successivi (es. decreto che fissa l'udienza) è in genere irrilevante ai sensi dell'art.154, comma 4, c.p.p.; le notificazioni possono valere mediante deposito in cancelleria.
- La notifica al difensore (sia esso del responsabile civile o di altra parte) e la presenza del difensore in udienza riducono fortemente la possibilità di ottenere l'annullamento o l'accoglimento di un ricorso basato su mancata notifica personale del responsabile civile.
- Per evitare la perdita di diritti processuali, il responsabile civile che riceve una citazione dovrebbe o costituirsi tempestivamente o eleggere domicilio nel luogo del procedimento; in mancanza, potrà essere difficile contestare successivi atti per difetto di notifica.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente privi di merito o fondati su vizi di notifica inesistenti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne a spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende); valutare il rischio economico prima di proporre gravami simili.
- Quando si assume la nullità di una notifica, è essenziale dimostrare il pregiudizio effettivo (es. impossibilità di partecipare all'udienza) e l'inesistenza di alternative idonee di conoscenza dell'atto (notifica al difensore, deposito in cancelleria, ecc.).
Testo integrale
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