Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17990/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in Cassazione, di una sentenza di appello che aveva respinto le opposizioni proposte dal debitore avverso tre ordini di pagamento ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973 (notificati nel 2010) per crediti tributari. In prime cure il debitore aveva dedotto difetto di legittimazione dell'agente della riscossione (Equitalia Gerit/AdER), duplicazione delle cartelle e impignorabilità di somme costituite da frutti di immobili conferiti in fondo patrimoniale. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (i) violazione dell'art. 57 d.P.R. 602/1973 per illegittima azione di riscossione fuori ambito territoriale da parte dell'agente; (ii) violazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 per una presunta segnalazione illegittima del Comune di Ragusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio di appello era inammissibile per tardività: l'appello era stato notificato oltre il termine di sei mesi dall'estremi della sentenza di primo grado (termini non sospesi per le opposizioni all'esecuzione). Per tale motivo la Corte non ha approfondito i motivi di merito e ha dichiarato l'impossibilità di proseguire il giudizio, rendendo definitiva la sentenza di primo grado. Inoltre è stata dichiarata l'inammissibilità per tardività del controricorso del Comune di Ragusa e, per effetto, la memoria di quest'ultimo non è stata considerata. Il ricorrente è stato condannato alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; non si è proceduto sulla liquidazione delle spese del presente grado verso il Comune e l'Agenzia per le ragioni indicate nella sentenza.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 72-bis

    Norma di riferimento per gli ordini di pagamento (cartelle) oggetto dell'opposizione; la controversia nasce dall'applicazione di tali ordini di pagamento per crediti tributari.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 57

    Riferita alla legittimazione/competenza dell'agente della riscossione a eseguire l'atto nella materia territoriale; il ricorrente contestava l'operato dell'agente per esercizio fuori ambito, ma la Corte non ha esaminato il merito a causa dell'inammissibilità dell'appello.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 48-bis

    Norma relativa alla segnalazione del terzo pignorato (e ai limiti/condizioni di tale segnalazione); il ricorrente assumeva che il Comune avesse segnalato illegittimamente in difetto dei presupposti e dei limiti economici previsti.

  • codice di procedura civile - art. 370

    Fissa il termine per la notificazione del controricorso in Cassazione; la tardiva notificazione del controricorso del Comune ha reso inammissibile la sua memoria e la Corte non ha potuto prenderne conoscenza, in assenza di richiesta di discussione orale.

  • codice di procedura civile - art. 327, primo comma

    Stabilisce il termine di sei mesi per proporre appello; il mancato rispetto di tale termine ha reso irrimediabilmente tardivo l'appello proposto dal ricorrente, con conseguente definizione del giudizio di primo grado.

  • r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 - art. 92; legge 7 ottobre 1969, n. 742 - artt. 1 e 3

    Ripetutamente interpretate dalla giurisprudenza nella direzione che la sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni all'esecuzione (né alle relative impugnazioni), per cui i termini processuali decorrono anche durante il periodo feriale.

  • codice di procedura civile - art. 382, comma terzo, ultimo periodo

    Consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non poteva essere proseguito; applicata dalla Corte per dichiarare definitiva la sentenza di primo grado a causa della tardività dell'appello.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. legge n. 176/2020)

    Regola la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale quando prevista; qui la causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi di tale disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto che la pronuncia di cassazione senza rinvio escludeva l'applicabilità di tale disciplina per l'ulteriore versamento, rilevando l'assenza dei presupposti per addebito aggiuntivo al ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione i termini processuali non sono sospesi per il periodo feriale: i termini (compreso il termine per proporre appello) decorrono normalmente anche d'estate.
  • L'appello deve essere proposto entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza quando applicabile): la sua tardiva proposizione rende il gravame inammissibile e fa acquistare definitività alla sentenza di primo grado.
  • La tardiva notificazione del controricorso in Cassazione comporta l'inammissibilità di quel controricorso e l'impossibilità per la Corte di prendere in considerazione la relativa memoria, salvo che sia stata chiesta e concessa la discussione orale.
  • Quando il giudizio di merito non poteva essere proseguito per un vizio procedurale insanabile (es. tardività dell'appello), la Corte di Cassazione può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., senza entrare nel merito delle questioni sostanziali.
  • In caso di soccombenza per tardività dell'appello, l'appellante può essere condannato alle spese del grado di appello in favore delle parti appellate; la Corte può altresì non procedere alla liquidazione delle spese del grado di Cassazione nei confronti di parti che si sono limitate a costituirsi o hanno costituito tardivamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.