Sentenza del 12/12/2017 n. 756 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Detrazione IVA - Fatture soggettivamente false.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non sufficientemente provata. È stata riconosciuta la detraibilità dell'IVA corrisposta, poiché il contribuente aveva dimostrato i pagamenti e non risultava provato che fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto conoscere, la falsità soggettiva delle fatture. L'eventuale irregolarità del fornitore, da sola, non è stata considerata sufficiente per negare la detrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la detrazione dell'IVA risultante da fatture soggettivamente false, ossia documenti relativi a operazioni effettivamente eseguite ma emessi da un soggetto diverso da quello reale, oppure inseriti in una catena commerciale irregolare. Il punto centrale era stabilire se il cessionario potesse conservare il diritto alla detrazione quando avesse effettivamente pagato l'IVA, senza essere consapevole dell'illecito. La responsabilità del cessionario non può essere affermata sulla sola irregolarità soggettiva delle fatture: occorre dimostrare che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta. Nel caso esaminato, i prezzi risultavano coerenti con quelli di mercato e non emergevano elementi concreti di colpa o consapevolezza della frode.
Massime di principio
- La falsità soggettiva della fattura non comporta automaticamente la perdita della detrazione IVA se l'operazione economica è effettiva e l'imposta è stata realmente corrisposta.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi e concordanti per dimostrare che il cessionario conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode; non è sufficiente richiamare la mera irregolarità del fornitore.
- Il contribuente deve poter dimostrare l'effettività dell'operazione, i pagamenti eseguiti e la propria buona fede, conservando documentazione commerciale e finanziaria coerente.
- La congruità dei prezzi rispetto al mercato costituisce un elemento favorevole alla buona fede, mentre prezzi anomali, rapporti commerciali atipici o altre irregolarità possono contribuire a dimostrare la consapevolezza della frode.
- La detrazione può essere negata quando, valutando complessivamente gli indizi disponibili, risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.
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