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Sentenza

Sentenza n. 5820/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento a) del decreto a firma del Dirigente V.Q. della Polizia di Stato della Questura di Napoli, Commissariato di P.S. San Giuseppe Vesuviano prot. n.-OMISSIS- del 25.2.2023, notificato il successivo 29.4.2023, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata da essa ricorrente volta al “primo rilascio del porto d'armi uso tiro a volo”; b) della nota a firma del Dirigente V.Q. della Polizia di Stato della Questura di Napoli, Commissariato di P.S. San Giuseppe Vesuviano, prot. n. 4Avv. Proc. Amm. Cat.6TV/2023, del 21.1.2023, recante comunicazione ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90 di pretesi motivi ostativi in ordine alla detta istanza; c) di tutti gli atti ai primi connessi, coordinati e conseguenti.

Giustizia amministrativa202303050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del primo rilascio della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, incensurata e priva di precedenti o indizi negativi personali, ha impugnato il diniego fondato sulle indagini e sui rinvii a giudizio a carico della madre convivente, per fatti del 2017 relativi a minacce rivolte a persone affinché rendessero dichiarazioni false in un procedimento penale. Con i primi tre motivi, trattati congiuntamente, ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 11, 38 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, erroneità della motivazione, carenza di istruttoria, abnormità, travisamento, illogicità, perplessità e sviamento; ha sostenuto che l’affidabilità dovesse essere valutata esclusivamente in relazione a condotte proprie della richiedente. Con il quarto motivo ha dedotto l’incompetenza del dirigente del Commissariato firmatario, assumendo che il potere spettasse al Questore ai sensi dell’art. 1 del R.D. 773/1931.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto legittimo fondare la prognosi preventiva di possibile abuso anche su rapporti di parentela con soggetti coinvolti in attività illecite, poiché il rischio può riguardare la possibilità che il familiare abbia accesso alle armi del titolare della licenza. Nel caso concreto, il dato non era costituito dal solo rapporto di parentela: rilevava anche la stabile convivenza con la madre, rinviata a giudizio per fatti non contestati nella loro materialità. La natura cautelare e prognostica del potere consente di valorizzare circostanze significative senza attendere un accertamento penale definitivo; il Collegio ha pertanto escluso carenze istruttorie o motivazionali e contraddittorietà con la condotta personale della ricorrente. Ha inoltre respinto la censura di incompetenza, poiché l’Amministrazione ha riferito che il Questore aveva delegato ai dirigenti dei Commissariati distaccati la valutazione delle istanze, compresa l’adozione degli eventuali dinieghi, con atto del 7 ottobre 2013, in base alla facoltà riconosciuta dall’art. 32 l. 121/1981. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. 773/1931

    ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi

    I provvedimenti di pubblica sicurezza in materia di armi hanno funzione preventiva e cautelare, non sanzionatoria; l’amministrazione può quindi valutare il rischio di abuso in via prognostica.

  • art. 1 R.D. 773/1931

    In proposito l’amministrazione ha infatti reso noto che l’attività di valutazione delle istanze di rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile, ivi compresa quella volta all’eventuale adozione di provvedimenti denegatori, è stata delegata dal Questore di Napoli ai dirigenti dei Commissariati distaccati con atto dispositivo del 7 ottobre 2013, nell’esercizio della facoltà riconosciuta dalla vigente normativa (art. 32 L. 121/1981) per ragioni di semplificazione dell'attività burocratica

    La competenza del Questore all’adozione dei provvedimenti in materia di licenze di porto d’armi non impedisce la delega delle relative funzioni ai dirigenti dei Commissariati distaccati, quando essa sia consentita dalla normativa vigente.

  • art. 32 l. 121/1981

    l’attività di valutazione delle istanze di rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile, ivi compresa quella volta all’eventuale adozione di provvedimenti denegatori, è stata delegata dal Questore di Napoli ai dirigenti dei Commissariati distaccati con atto dispositivo del 7 ottobre 2013, nell’esercizio della facoltà riconosciuta dalla vigente normativa (art. 32 L. 121/1981) per ragioni di semplificazione dell'attività burocratica

    La disciplina consente la delega delle funzioni valutative e decisorie relative alle istanze di porto di fucile ai dirigenti dei Commissariati distaccati, anche per esigenze di semplificazione amministrativa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è richiamata tra le disposizioni invocate dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La norma è richiamata tra le disposizioni invocate dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

  • art. 699 c.p.

    costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975

    Il porto e la detenzione di armi si collocano in deroga al generale divieto, sicché il rilascio della licenza non costituisce un diritto assoluto.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975

    Il rilascio della licenza di porto d’armi costituisce un’eccezione al generale divieto, e non l’attribuzione di un diritto soggettivo assoluto.

Massime di principio

  • Il rilascio di una licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto: l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità tecnica e preventiva per valutare l’affidabilità del richiedente e il rischio di abuso, in funzione della tutela dell’incolumità pubblica e privata.
  • Il giudizio sul rischio di abuso delle armi è prognostico e probabilistico: non richiede la certezza propria dell’accertamento penale né la prova di un precedente uso improprio, ma deve fondarsi su circostanze concrete idonee a rendere attendibile la previsione del rischio.
  • Ai fini della valutazione di affidabilità possono rilevare anche fatti non costituenti reato e situazioni non direttamente attinenti all’uso delle armi; il rapporto di parentela con soggetti coinvolti in attività illecite può essere considerato quando sia significativo rispetto al rischio di accesso di questi ultimi alle armi del richiedente.
  • Il legame familiare non deve essere valutato isolatamente: la stabile convivenza con il familiare coinvolto in attività illecite può costituire un ulteriore elemento concreto a sostegno della prognosi preventiva di possibile abuso.
  • La competenza del Questore in materia di licenze di porto d’armi non esclude la delega delle funzioni ai dirigenti dei Commissariati distaccati quando la delega sia consentita dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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