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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32374/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. presso la Casa circondariale di Sassari, aveva chiesto di inviare all'esterno, mediante pacco postale, documentazione processuale destinata al proprio difensore. La Direzione dell'istituto aveva respinto la richiesta, ritenendo applicabili le disposizioni della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, secondo cui l'invio di libri e riviste tramite pacco postale è vietato e gli atti destinati al difensore devono essere trasmessi mediante corrispondenza riservata per motivi di giustizia. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo, qualificando il divieto come limitazione di una modalità di esercizio del diritto alla corrispondenza e non come negazione del diritto. Il Tribunale di sorveglianza aveva invece accolto il reclamo, ritenendo che la Circolare non vietasse espressamente l'invio di pacchi contenenti atti processuali e che tali documenti potessero essere inviati mediante pacco postale, sottoposto a visto di censura. La Casa circondariale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo hanno dedotto la violazione degli artt. 35-bis, 69, comma 6, e 41-bis ord. pen., sostenendo che il Tribunale avesse trasformato una modalità operativa in contenuto di un diritto soggettivo e si fosse sostituito all'Amministrazione nelle valutazioni organizzative e di sicurezza. Con il secondo hanno dedotto la violazione degli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), e 18-ter ord. pen., nonché della Circolare DAP, affermando che la disciplina consentiva la corrispondenza, anche riservata con il difensore, ma non riconosceva un diritto all'invio di pacchi postali. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 35-bis e 69 ord. pen., rilevando che non vi era stata alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il detenuto poteva trasmettere la documentazione attraverso i canali della corrispondenza previsti dalla regolamentazione. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza ex art. 620, lett. c), cod. proc. pen., perché eccedente i confini della giurisdizione. Ha affermato che, nel regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., è riconosciuto il diritto alla corrispondenza, anche con il difensore e con le garanzie di riservatezza previste per la corrispondenza per motivi di giustizia, ma non un diritto soggettivo generale all'invio all'esterno di pacchi postali. La scelta del pacco postale costituiva una modalità di esercizio del diritto, rimessa alla regolamentazione e alle valutazioni organizzative dell'Amministrazione penitenziaria. Poiché la disciplina vigente assicurava la trasmissione degli atti al difensore mediante corrispondenza riservata e non impediva il rapporto difensivo, il diniego del pacco postale non integrava una lesione del diritto soggettivo tutelabile ai sensi degli artt. 35-bis e 69 ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza, autorizzando tale modalità di consegna, si era quindi sostituito all'Amministrazione nell'esercizio di una funzione gestionale.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il regime differenziato può imporre limitazioni ai rapporti con l'esterno funzionali alla prevenzione dei collegamenti con l'associazione criminale e alla sicurezza penitenziaria; tali limitazioni devono essere distinte dal nucleo intangibile dei diritti del detenuto.

  • art. 35-bis ord. pen.

    Il reclamo giurisdizionale penitenziario tutela le posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti, attualmente e gravemente pregiudicate da condotte illegittime dell'Amministrazione, non le mere modalità organizzative di esercizio dei diritti.

  • art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    La tutela davanti al magistrato di sorveglianza presuppone la lesione di un diritto soggettivo e un attuale e grave pregiudizio, non essendo sufficiente il dissenso sulle modalità di esercizio del diritto.

  • art. 18-ter ord. pen.

    È richiamato quale disciplina delle limitazioni e dei controlli sulla corrispondenza nell'ambito del regime penitenziario speciale.

  • art. 18.1 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    Consente al detenuto di inoltrare e ricevere corrispondenza a mezzo posta e vieta limitazioni o controlli sulla corrispondenza per motivi di giustizia indirizzata ai soggetti indicati dall'art. 103, comma 5, cod. proc. pen.

  • art. 16.4 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    Disciplina la consegna di atti e documenti giudiziari o processuali al difensore, facendo applicazione della disciplina della corrispondenza riservata per motivi difensivi.

  • art. 7 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    Prevede una deroga circoscritta che consente l'invio alla famiglia, tramite pacco, di determinati generi alimentari, dolci e giocattoli destinati ai familiari.

  • art. 7.2 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    Concorre a evidenziare il divieto, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, di spedire all'esterno periodici, libri e riviste tramite pacco postale.

  • art. 11.6 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    Vieta l'invio all'esterno di libri e riviste tramite pacco postale; la Corte lo considera indicativo dell'assenza di un diritto generale alla trasmissione di pacchi.

  • art. 20 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    Disciplina i controlli sui pacchi inviati dall'esterno e diretti al detenuto, senza riconoscere un generale diritto del detenuto all'invio di pacchi verso l'esterno.

  • art. 103, comma 5, cod. proc. pen.

    È richiamato per individuare i destinatari della corrispondenza per motivi di giustizia, soggetta a tutela di riservatezza e non sottoponibile a controlli o lettura.

  • art. 35 disp. att. cod. proc. pen.

    È richiamato in relazione alla qualificazione e alla trasmissione della corrispondenza per ragioni di giustizia.

  • art. 620, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio quando il provvedimento impugnato eccede i confini della giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. il detenuto è titolare del diritto alla corrispondenza, anche con il difensore, ma non di un generale diritto soggettivo all'invio all'esterno di pacchi postali.
  • Il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69 ord. pen. è esperibile quando una condotta dell'Amministrazione penitenziaria incide illegittimamente sul contenuto di un diritto soggettivo e determina un attuale e grave pregiudizio; non è invece utilizzabile per ottenere il controllo giudiziario sulle mere modalità organizzative di esercizio del diritto.
  • La scelta del mezzo concreto di trasmissione della documentazione al difensore, quando sia comunque garantita la corrispondenza riservata per motivi di giustizia, costituisce una modalità di esercizio del diritto alla difesa e alla corrispondenza, rimessa alla regolamentazione e alle valutazioni organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.
  • L'assenza di un espresso divieto di utilizzare il pacco postale per una determinata tipologia di documenti non comporta il riconoscimento di un diritto soggettivo a tale modalità di trasmissione, quando la disciplina penitenziaria preveda specificamente altri canali di corrispondenza e riconosca solo limitate deroghe all'invio di pacchi.
  • Il giudice di sorveglianza non può sostituirsi all'Amministrazione penitenziaria nell'individuazione delle modalità operative di consegna della documentazione quando il diritto sostanziale del detenuto rimanga effettivamente assicurato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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