Cassazione Penale, Sentenza n. 24004/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per grave indizio di importazione di ingente quantità di cocaina (capo 20). La difesa contestava principalmente la utilizzabilità delle conversazioni acquisite dalla piattaforma criptata SKY-ECC trasmesse da autorità giudiziaria francese mediante Ordini Europei di Indagine (O.E.I.), lamentando violazione del contraddittorio e carenze della catena di custodia (mancanza di copie forensi e codici hash, mancanza della documentazione relativa alle attività di decriptazione), nonché l'imprecisione dell'identificazione dell'indagato, la sproporzione e inidoneità della misura cautelare (mancata indicazione delle indagini da compiere e della scadenza della misura), la insufficienza degli elementi per ritenere il pericolo di fuga e di reiterazione, la richiesta di riqualificazione del fatto in favoreggiamento e la genericità di alcuni O.E.I. specificamente richiamati dalla difesa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto utilizzabili le chat e i dati informatici acquisiti tramite O.E.I. dalla autorità giudiziaria francese, applicando la presunzione di legittimità degli atti compiuti da uno Stato membro UE e rilevando che si trattava di dati "statici" già acquisiti (dati in giacenza) e non di intercettazioni in tempo reale soggette alla disciplina degli artt. 266 ss. cod. proc. pen. È stata richiamata la disciplina del decreto di recepimento della direttiva 2014/41/UE (d.lgs. n.108/2017) e il principio di riconoscimento reciproco; l'art. 234-bis cod. proc. pen. può essere applicato quando il legittimo titolare dei dati esteri è l'autorità che li detiene. La Corte ha inoltre valutato congruamente la gravità indiziaria (coinvolgimento nell'importazione di 2.226 kg di cocaina, ruolo operativo e scambio di informazioni tra fratelli e altri coindagati), e ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove, concreto rischio di fuga e di reiterazione) oltreché la proporzionalità e l'adeguatezza della misura, escludendo la riqualificazione in favoreggiamento quando la condotta integra un contributo concorsuale nell'associazione finalizzata al narcotraffico.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma richiamata in riferimento all'ordinanza che ha confermato la misura cautelare; contestualizza l'atto impugnato
artt. 73, comma 6 e 80 D.P.R. n. 309/1990 e art. 61-bis c.p.
norme sostanziali che qualificano i reati contestati (traffico di stupefacenti e aggravanti), richiamate per definire la rilevanza penale dei fatti
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (attuazione direttiva 2014/41/UE)
disciplina dell'Ordine Europeo di Indagine (OEI) e delle modalità di cooperazione; la Corte ha ritenuto che il PM abbia agito ai sensi dell'art. 45 di tale decreto per chiedere documentazione già acquisita dalla autorità francese
Direttiva 2014/41/UE (art. 2, art. 9 e art. 11 menzionati)
principio del riconoscimento reciproco e della presunzione di legittimità degli atti degli altri Stati membri; possibilità di non esecuzione solo in presenza di seri motivi di incompatibilità con diritti fondamentali
art. 45 d.lgs. n.108/2017
utilizzato per inquadrare la richiesta di trasmissione di documentazione inerente telecomunicazioni già in possesso dell'autorità di esecuzione
art. 234-bis cod. proc. pen.
norma interna richiamata per giustificare l'acquisizione di dati informatici conservati all'estero quando il 'legittimo titolare' può disporne; la Corte l'ha considerata applicabile perché i dati erano detenuti dall'autorità giudiziaria francese
art. 274 cod. proc. pen.
criteri per la misura cautelare (pericolo di inquinamento prove, fuga, reiterazione); la Corte ha ritenuto sussistenti uno o più profili per la misura cautelare
art. 292 cod. proc. pen. (comma 2, lett. d)
citato in relazione all'obbligo di indicare il termine di scadenza della misura; la Corte ha ricordato che tale indicazione non è necessaria se concorrono esigenze cautelari multiple
art. 266 e ss. cod. proc. pen.
disciplina delle intercettazioni in corso; la Corte ha spiegato che non si applica ai dati 'freddi' già memorizzati e acquisiti dall'autorità estera
art. 15 Costituzione
richiamato per sottolineare che l'apprensione dei dati era stata disposta da autorità giudiziaria e non da organi di polizia, conforme al principio costituzionale
Massime di principio
- La documentazione informatica (chat, file, messaggi) già acquisita da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro UE e trasmessa mediante OEI può essere utilizzata nei procedimenti italiani con la presunzione di legittimità, salvo prova concreta della incompatibilità con norme inderogabili o principi fondamentali italiani.
- La distinzione tra 'dati in giacenza' (statici) e intercettazioni in tempo reale è cruciale: la disciplina delle intercettazioni (artt. 266 ss.) non si applica automaticamente ai dati già memorizzati su server o dispositivi e successivamente acquisiti dall'autorità estera.
- L'art. 234-bis cod. proc. pen. può legittimare l'acquisizione e l'utilizzo in Italia di dati informatici conservati all'estero quando il legittimo titolare dei dati è l'autorità che li detiene; in tali casi non è sempre necessario che la difesa abbia copia forense con codice hash per rendere utilizzabili i documenti ricevuti da autorità giudiziarie estere.
- Il potere di controllo del giudice italiano sulla regolarità delle modalità con cui l'autorità estera ha acquisito i dati è limitato: grava sulla parte che eccepisce l'incompatibilità dimostrare concretamente le violazioni di norme inderogabili o dei principi fondamentali.
- La mancanza di conoscenza dell'algoritmo di decriptazione non suffisce, di per sé, a dimostrare l'alterazione o l'inattendibilità del contenuto decriptato; la parte che deduce alterazioni deve fornire elementi specifici e concreti a sostegno.
- In sede di riesame e di valutazione delle misure cautelari, è sufficiente il riscontro di una sola esigenza cautelare concreta e attuale (inquinamento prove, fuga o reiterazione) per giustificare la custodia, purché la motivazione sia circostanziata e fondata su elementi concreti relativi alla condotta e alla personalità dell'indagato.
- La riqualificazione del fatto in favoreggiamento può essere esclusa quando la prova dimostri un effettivo concorso dell'indagato nell'illecito principale, soprattutto nei reati permanenti dove l'attività di agevolazione, se anteriore o concomitante, integra concorso e non semplice favoreggiamento.
- In impugnazioni per cassazione l'onere di specificare gli atti affetti dal vizio e di dimostrarne l'incidenza sul compendio probatorio è stringente: argomentazioni generiche o non circostanziate sono destinate all'inammissibilità o al rigetto.
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