Ordinanza n. 488/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Del provvedimento di rigetto espresso a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 16 OTTOBRE 2025, n. Registro Ufficiale 0056152 reso dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “ Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Dott.ssa Forlano Maria-Teresa, nata il 15/10/1965 a ANDRIA – ITALIA, conseguito nell’ambito del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 11.07.2022 con n. 1780, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento su posto sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza n. 21959 acquisita dall’Amministrazione con prot. DGOSV n. 34289 del 12/12/2022, come citata in premessa, è rigettata”; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego espresso del riconoscimento di un attestato formativo conseguito presso un’università estera ai fini dell’insegnamento specializzato su posto di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato la domanda di riconoscimento di un attestato formativo conseguito presso un’università rumena nell’ambito di un programma postuniversitario concernente la formazione di insegnanti itineranti e di sostegno per l’inclusione sociale ed educativa di persone con bisogni educativi speciali. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’insufficiente valutazione della documentazione relativa all’iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso di studi, nonché dell’esperienza professionale maturata nel settore. È stata inoltre censurata la rilevanza attribuita dall’amministrazione all’assenza di natura abilitante del titolo e la motivazione concernente le divergenze tra i programmi formativi, in rapporto alla disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e alla possibilità di colmare le differenze mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo sussistente il fumus boni iuris, ha rilevato che l’amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa sull’iter formativo svolto all’estero e l’esperienza professionale dell’interessata. Ha inoltre considerato già superate dall’Adunanza plenaria le argomentazioni relative all’assenza di natura abilitante del titolo e ha ritenuto che la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi debba essere rigorosa, anche alla luce degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori. Le differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, il diniego rischia di compromettere la prosecuzione del rapporto di impiego in corso. Il Collegio ha quindi confermato il decreto cautelare già adottato e sospeso il provvedimento di rigetto fino alla cessazione del contratto di lavoro per l’anno in corso. La fissazione dell’udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Sussistendo fumus boni iuris e periculum in mora, consente la concessione della tutela cautelare mediante sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
Rileva quale disposizione in base alla quale è stato adottato il preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego finale.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo formativo o professionale conseguito all’estero, l’amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all’iter formativo, compreso il piano analitico del corso di studi, e l’esperienza professionale maturata dall’interessato nel settore di riferimento.
- L’assenza di natura abilitante del titolo estero non costituisce, di per sé, ragione decisiva di rigetto quando la questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria applicabile alla fattispecie.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall’ordinamento nazionale deve indicare rigorosamente tali differenze e valutarne l’incidenza, tenendo conto della disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi degli ordinamenti possono essere superate mediante l’imposizione di adeguate misure compensative; il loro mancato esame può incidere sulla legittimità del diniego.
- In sede cautelare, il rischio che il diniego comprometta la prosecuzione di un rapporto di lavoro in corso integra il periculum in mora, purché concorrano gli ulteriori presupposti della tutela cautelare.
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