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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28845/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la controparte per ottenere, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà di alcuni immobili in base a quattro contratti preliminari. Dopo la dichiarazione di fallimento della promittente venditrice, la curatela aveva chiesto il rigetto della domanda sostenendo lo scioglimento dei preliminari ai sensi della legge fallimentare. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, per alcuni contratti, che non fosse stata validamente offerta la prestazione corrispettiva richiesta dall'art. 2932, comma 2, c.c., e che, per altri, non vi fossero i presupposti per considerare adempiuto l'onere di offerta del prezzo, anche perché il pagamento era prospettato tramite compensazione con crediti documentati da fatture unilaterali e, in parte, tramite accollo di mutuo. Con il ricorso per cassazione la società acquirente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso su una questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio, configurando una sentenza "a sorpresa"; 2) violazione dell'art. 2932 c.c. per avere la Corte richiesto una "ben precisa offerta del prezzo" come presupposto dell'esecuzione specifica; 3) ulteriore violazione dell'art. 2932 c.c. con riferimento ad alcuni preliminari, lamentando l'erronea esclusione della sufficienza dell'offerta e della compensazione; 4) violazione degli artt. 52, 93 e 56 l.fall. e dell'art. 2932 c.c., sostenendo che l'accertamento del credito verso il fallimento spettasse al giudice fallimentare e che la compensazione fosse stata illegittimamente negata, nonostante l'ammissione del credito al passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, affermando che l'offerta della prestazione corrispettiva richiesta dall'art. 2932 c.c. deve essere seria e idonea a manifestare concretamente la volontà di adempiere, e che nel caso concreto la Corte territoriale non aveva introdotto una nuova questione di fatto ma aveva semplicemente valutato le prove già acquisite, potendo l'offerta risultare dagli atti. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, ricordando che non è necessaria un'offerta formale del prezzo, ma è comunque richiesto che la manifestazione di volontà di adempiere sia effettiva e provata; ha inoltre condiviso la valutazione di merito della Corte d'appello, la quale aveva escluso che fatture di provenienza unilaterale e la prospettata compensazione fossero sufficienti a integrare l'offerta ex art. 2932, comma 2, c.c. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, precisando che la compensazione nel fallimento è ammessa solo se i rispettivi crediti siano già astrattamente compensabili secondo l'art. 1243 c.c., ma che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. produce effetti solo dal passaggio in giudicato, sicché correttamente era stata esclusa la compensazione rispetto a un effetto traslativo non ancora operante; in ogni caso, le fatture prodotte senza il contratto di base non provavano il controcredito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica richiede l'offerta della prestazione corrispettiva; non serve una forma solenne, ma una manifestazione seria e concreta della volontà di adempiere, idonea a escludere dubbi sulla concreta intenzione di eseguire la controprestazione.

  • art. 101 c.p.c.

    l'obbligo di attivare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non le mere questioni di diritto o le valutazioni del materiale probatorio già acquisito.

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per censurare rispettivamente violazioni di legge e nullità della sentenza.

  • art. 56 R.D. n. 267 del 1942

    la compensazione nel fallimento è ammessa se il fatto genetico dei crediti è anteriore al fallimento e i requisiti della compensazione sussistono al momento della pronuncia.

  • art. 52 R.D. n. 267 del 1942

    è richiamato per il principio di concentrazione dell'accertamento dei crediti nel procedimento fallimentare.

  • art. 93 R.D. n. 267 del 1942

    è richiamato per la disciplina dell'insinuazione al passivo dei crediti verso il fallimento.

  • art. 1243 c.c.

    la compensazione richiede che i reciproci crediti siano liquidi, esigibili o comunque sussistano i presupposti previsti dalla norma al momento della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'offerta della prestazione corrispettiva richiesta per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non deve essere necessariamente formale, ma deve comunque costituire una seria e concreta manifestazione di volontà di adempiere; una mera dichiarazione di intenti o un impegno a procurarsi mezzi di pagamento non basta.
  • Ai fini dell'art. 2932 c.c., l'offerta del prezzo deve essere provata sulla base degli atti di causa e può risultare anche da modalità non solenni, ma non è integrata da elementi che non esprimano con sufficiente certezza l'effettiva disponibilità all'adempimento.
  • Il divieto di decisione a sorpresa ex art. 101, comma 2, c.p.c. opera per le questioni di fatto o miste di fatto e diritto che richiedono allegazioni o prove diverse, non per la mera diversa valutazione giuridica o probatoria di elementi già introdotti nel processo.
  • Nel fallimento, la compensazione può operare solo se i presupposti sostanziali dei crediti reciproci ricorrono nei termini dell'art. 1243 c.c. e se il controcredito è riferibile a un fatto genetico anteriore alla dichiarazione di fallimento; tuttavia, la compensazione non può essere utilizzata per anticipare effetti di una sentenza costitutiva che produce effetti solo dal passaggio in giudicato.
  • Fatture di provenienza unilaterale, se non corroborate dal contratto o da altri elementi idonei a dimostrare il titolo del credito, non sono di per sé sufficienti a provare il controcredito e, quindi, a integrare l'offerta richiesta dall'art. 2932, comma 2, c.c.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimentoCompensazione
RamiImmobiliareFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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