Cassazione Civile, Ordinanza n. 04314/2026 del 25/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate dall'INPS sulla pensione percepita nell'anno 2016, sostenendo di essersi trasferito di residenza in Portogallo e di avere diritto, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo del 14 maggio 1980, a essere tassato solo nello Stato di residenza. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo non provata la residenza estera; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione respingendo la domanda sia perché, secondo i giudici regionali, l'esenzione prevista dalla normativa portoghese per i residenti non abituali avrebbe determinato una doppia non imposizione, sia perché mancava l'attestato ufficiale dello Stato di residenza richiesto dall'art. 27, par. 2, della Convenzione. Con il primo motivo di cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 4 e 18 della Convenzione, in combinato con l'art. 117 Cost. e l'art. 31 della Convenzione di Vienna, censurando l'erronea esclusione dell'applicabilità della Convenzione. Con il secondo motivo deduceva falsa applicazione degli artt. 4, 18 e 27 della medesima Convenzione, sostenendo che i certificati di residenza fiscale portoghesi prodotti fossero idonei a integrare la documentazione richiesta e che non fosse necessaria una formula sacramentale o un attestato incompatibile con documenti equipollenti.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi iscritti separatamente, ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall'Agenzia delle Entrate e ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che l'art. 18 della Convenzione Italia-Portogallo attribuisce in via esclusiva allo Stato di residenza la potestà impositiva sulle pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente, rilevando il potenziale assoggettamento a tassazione nello Stato di residenza indipendentemente dall'effettiva imposizione; ha inoltre stabilito che il certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità portoghesi può soddisfare l'onere documentale previsto dall'art. 27, par. 2, della Convenzione, senza necessità di espressioni sacramentali o di un attestato contenente formule specifiche. Perciò ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
consente la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto lo stesso ricorso per cassazione.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.
l'odierno ricorrente ha assolto l'onere di specificità indicando luogo e momento di produzione dei documenti.
artt. 4 e 18 della Convenzione fra Italia e Portogallo del 14 maggio 1980 contro le doppie imposizioni
"le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato"
la potestà impositiva sulle pensioni spetta in via esclusiva allo Stato di residenza del percettore; non rileva che in quello Stato il trattamento sia concretamente esente.
art. 27, paragrafo 2, della Convenzione fra Italia e Portogallo del 14 maggio 1980 contro le doppie imposizioni
"Le istanze di rimborso ... devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione"
il requisito documentale può essere soddisfatto anche mediante certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità straniere, senza formule sacramentali o esclusione di equipollenti.
art. 117 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di rispetto dei vincoli derivanti dagli accordi internazionali.
art. 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969
richiamato per l'interpretazione del trattato secondo il significato da attribuire ai termini della Convenzione.
base normativa della cassazione con rinvio.
art. 384, secondo comma, prima parte, c.p.c.
il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
regola la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità nel giudizio di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio nel processo tributario e per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In tema di doppia imposizione internazionale sulle pensioni, quando la convenzione attribuisce l'imponibilità "soltanto" allo Stato di residenza del beneficiario, la tutela convenzionale opera in base al potenziale assoggettamento a tassazione in tale Stato, non essendo decisivo che il prelievo fiscale sia effettivamente avvenuto.
- L'esenzione o agevolazione prevista dall'ordinamento dello Stato di residenza non esclude di per sé l'applicazione della convenzione e non trasforma il rimborso richiesto nello Stato della fonte in una indebita doppia non imposizione.
- Il requisito documentale previsto dalla convenzione per il rimborso può essere integrato anche da un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera competente, purché idoneo a dimostrare la residenza e le condizioni per il beneficio, senza che siano necessarie formule sacramentali o attestazioni con espressioni predeterminate.
- Quando il ricorrente riproduce nel ricorso per cassazione i passaggi decisivi della sentenza impugnata e indica puntualmente i documenti rilevanti, è rispettato l'onere di specificità richiesto dall'art. 366 c.p.c.
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