Sentenza n. 746/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della Determina ADM.UMTO. registro ufficiale -OMISSIS-, con cui il Direttore dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta - Sezione Giochi e Tabacchi, ha revocato al ricorrente la concessione della ricevitoria del gioco del lotto (-OMISSIS-), disponendo l'incameramento del deposito cauzionale a suo tempo costituito; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca della ricevitoria-OMISSIS-, recante “Elenco posizioni irregolari”; - della nota prot. -OMISSIS-, di richiesta di versamento del deposito cauzionale a suo tempo costituito; - della Determina ADM.UMTO. registro ufficiale -OMISSIS-, con cui il Direttore dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e Valle d'Aosta - Sezione Giochi e Tabacchi, ha revocato al ricorrente la licenza della rivendita tabacchi -OMISSIS-, disponendo, con effetto immediato, la chiusura della rivendita e l'incameramento del deposito cauzionale a suo tempo costituito; - della comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza; - della nota prot. -OMISSIS-, di richiesta di versamento del deposito cauzionale a suo tempo costituito; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della concessione della ricevitoria del gioco del lotto e della licenza di rivendita di tabacchi, con incameramento dei depositi cauzionali e chiusura immediata della rivendita
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della concessione per la gestione della ricevitoria del gioco del lotto e la successiva revoca della licenza di rivendita di tabacchi. Quanto alla ricevitoria, ha dedotto la violazione della disciplina sui versamenti dei proventi, delle disposizioni in materia di revoca e abitualità delle violazioni, delle norme sulle sanzioni amministrative e del contratto di concessione, nonché eccesso di potere. Ha sostenuto che numerosi ritardi fossero riconducibili a scadenze coincidenti con giorni non lavorativi, bonifici istantanei, malfunzionamenti bancari e altre circostanze integranti forza maggiore; che i versamenti fossero comunque stati effettuati, sebbene tardivamente; che le violazioni avessero scarso disvalore, fossero temporalmente ravvicinate e dovessero essere considerate unitariamente; che non ricorresse quindi l'abitualità necessaria alla revoca e che la misura fosse sproporzionata. Ha inoltre lamentato l'insufficiente valutazione delle controdeduzioni e la lesione del contraddittorio procedimentale. Quanto alla licenza di rivendita dei tabacchi, ha dedotto illegittimità derivata, violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 e della disciplina sui monopoli, sostenendo che la revoca della concessione del lotto non producesse automaticamente la decadenza o revoca della licenza di rivendita e imponesse una distinta valutazione concreta dell'inaffidabilità del gestore. Ha contestato anche che la mancata presentazione di osservazioni nel secondo procedimento potesse essere interpretata come acquiescenza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca della concessione del lotto perché il ricevitore, quale agente contabile incaricato della riscossione e del riversamento di denaro pubblico, deve rispettare rigorosamente i termini di versamento. Nel periodo considerato risultavano 17 versamenti tardivi, superiori alla soglia di oltre 10 ritardi individuata dalle direttive amministrative come indice di violazione abituale idonea a compromettere il rapporto fiduciario. I problemi dell'istituto bancario scelto dal ricevitore non integrano forza maggiore, poiché il gestore deve verificare il buon fine dell'operazione e impartire alla banca istruzioni adeguate; la forza maggiore richiede un impedimento oggettivo e assoluto non imputabile al raccoglitore. È stata esclusa la possibilità di unificare i ritardi, perché le contestazioni erano state ricevute prima della prosecuzione delle condotte e alcune violazioni riguardavano settimane non consecutive. Anche aderendo al criterio più favorevole al ricorrente, i ritardi sarebbero stati 12; inoltre, l'importo complessivo tardivamente versato, pari a 71.117,32 euro, non era irrisorio. Il Collegio ha escluso la violazione del contraddittorio: l'amministrazione aveva esaminato le difese e la motivazione non deve replicare analiticamente a ogni deduzione, purché renda comprensibili le ragioni della decisione. La revoca non è stata ritenuta sproporzionata, essendo conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la revoca della licenza di rivendita tabacchi. L'art. 6, punto 9, l. 1293/1957 include tra le cause ostative la rimozione da altre mansioni inerenti ai rapporti con l'amministrazione dei monopoli; tale previsione comprende la gestione di una ricevitoria del lotto. La revoca della concessione del lotto costituisce quindi il presupposto per la decadenza della licenza di rivendita, senza necessità di un'ulteriore autonoma valutazione dell'inaffidabilità. La mancata presentazione di osservazioni nel relativo procedimento è stata soltanto constatata dall'amministrazione e non qualificata come acquiescenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità della vicenda e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrapposti.
Norme richiamate
art. 24 d.P.R. 303/1990
sulla scorta dell'estratto conto di cui all'art. 23, il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato
Impone al raccoglitore il rispetto del termine settimanale per il versamento dei proventi del gioco del lotto.
art. 30 d.P.R. 303/1990
I raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito
Stabilisce il termine e le modalità del riversamento dei proventi; il ricevitore deve assicurare che l'accredito pervenga tempestivamente.
art. 33, comma 2, l. 724/1994
Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa
Prevede la sanzione amministrativa e gli interessi per il ritardato versamento.
art. 34 l. 1293/1957
violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite
Consente la revoca in presenza di violazioni abituali; le direttive amministrative applicate nel caso individuano, tra l'altro, la soglia di oltre dieci versamenti tardivi.
art. 6, comma 1, l. 85/1990
Estende alle concessioni del gioco del lotto le disposizioni della disciplina sui monopoli, compresa quella rilevante per la revoca.
art. 6, punto 9, l. 1293/1957
sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'amministrazione dei monopoli di Stato
Comprende la rimozione dalla gestione di una ricevitoria del lotto tra le condizioni ostative alla gestione di una rivendita di tabacchi.
art. 13 l. 1293/1957
Prevede la decadenza dalla concessione per chi si trovi nelle condizioni ostative indicate dall'art. 6 della medesima legge.
art. 10 l. 241/1990
Riconosce la facoltà del privato di presentare memorie e osservazioni nel procedimento; la mancata partecipazione non equivale, di per sé, ad acquiescenza.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve rendere congruamente comprensibili le ragioni della decisione, senza necessità di una replica analitica a ogni deduzione difensiva.
art. 194 r.d. 827/1924
Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili
Conferma la responsabilità dell'agente contabile per le somme ricevute, salvo prova di una forza maggiore oggettiva e dell'assenza di imputabilità.
Massime di principio
- Il gestore di una ricevitoria del gioco del lotto, in quanto agente contabile incaricato della riscossione e del riversamento di denaro pubblico, deve rispettare rigorosamente i termini normativi e contrattuali di versamento; il mero pagamento tardivo non esclude l'inadempimento.
- I problemi dell'istituto bancario utilizzato dal ricevitore non integrano forza maggiore quando il gestore avrebbe potuto verificare il buon fine dell'operazione o impartire istruzioni adeguate; la forza maggiore richiede un impedimento oggettivo e assoluto non imputabile al raccoglitore.
- La reiterazione di oltre dieci versamenti tardivi nel periodo rilevante, secondo i criteri applicativi adottati dall'amministrazione, è idonea a integrare una violazione abituale e a compromettere il rapporto fiduciario, legittimando la revoca della concessione della ricevitoria.
- La contiguità temporale dei ritardi consente di considerarli una sola violazione soltanto quando siano consecutivi e anteriori alla contestazione della prima inadempienza; non possono essere unificate violazioni successive alle contestazioni o relative a settimane non consecutive.
- La rimozione dalla gestione di una ricevitoria del gioco del lotto rientra nella nozione di rimozione da altre mansioni inerenti ai rapporti con l'amministrazione dei monopoli e determina la perdita delle condizioni soggettive per la gestione della rivendita di tabacchi, con conseguente decadenza della relativa concessione.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non deve confutare analiticamente ogni argomentazione del privato, essendo sufficiente che esponga in modo congruo le ragioni della decisione e dia conto dell'esame sostanziale delle difese pertinenti.
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