Cassazione Penale, Ordinanza n. 25632/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modif. dalla l. 11 novembre 1983, n. 638. In cassazione ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato un criterio rigido e automatico, senza la valutazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza; ha inoltre dedotto che il richiamo alla condotta susseguente al reato fosse errato ratione temporis, che mancasse motivazione sugli indici normativi, e che la motivazione fosse illogica e contraddittoria anche quanto al criterio percentuale utilizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo solido e adeguato sul diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando sia il significativo scostamento dalla soglia di punibilità, superiore a un quarto del medesimo importo, sia il fatto che l'imputato non aveva effettuato alcun versamento, nemmeno parziale, dopo il reato. Ha inoltre escluso che la valutazione della condotta susseguente fosse preclusa prima della riforma del 2022, precisando che l'obbligo di considerarla è stato introdotto solo con il d.lgs. n. 150/2022, ma ciò non impediva al giudice di tenerne conto come elemento della complessiva valutazione del fatto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, richiamata come reato contestato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché l'offesa non era di particolare tenuità, in ragione dello scostamento significativo dalla soglia di punibilità e della mancata riparazione nemmeno parziale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La Corte osserva che la novella ha introdotto l'obbligo di valutare la condotta susseguente, ma tale valutazione non era in precedenza vietata come elemento della complessiva analisi del fatto.
art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato in via analogica dalla giurisprudenza di legittimità per affermare che la particolare tenuità può essere esclusa quando l'omissione supera sensibilmente la soglia di punibilità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva dell'offesa e non può essere negata con un criterio automatico o meramente aritmetico, ma il giudice può valorizzare lo scostamento dalla soglia di punibilità quale indice di offensività concreta.
- Quando l'omissione o l'inadempimento si discostano in misura non trascurabile dalla soglia legale di punibilità, ciò è indice di un'offesa non particolarmente tenue e può giustificare il diniego dell'art. 131-bis c.p.
- La condotta susseguente al reato, pur essendo espressamente valorizzabile dopo la riforma del 2022, può essere considerata anche come elemento della valutazione complessiva del fatto nei casi anteriori, sebbene non vi fosse un obbligo normativo specifico in tal senso.
- In cassazione il diniego dell'art. 131-bis c.p. è censurabile solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o mancante; una motivazione congrua e coerente sul grado di offensività e sulla condotta post factum resiste al controllo di legittimità.
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