Sentenza n. 4440/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento I) quanto al ricorso n. 3265 del 2022: con il ricorso introduttivo: a) del Decreto Direttoriale del 24/11/2022, Rep. n. 12381 – Prot. n. 272194 Pos. VII/1, di annullamento ex artt. 21 octies, comma 1, e 21 nonies, comma 1, della L. 241/1990 dei verbali della Commissione giudicatrice e di contestuale revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della L. 241/90, della procedura di selezione di 1 Ricercatore a tempo determinato (Senior) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 - Settore Concorsuale 08/A3 – Codice procedura 2022_RTDB_DICA_2, comunicata all'odierna ricorrente in data 24/11/2022 con Nota, a firma del Responsabile del procedimento, decreto e nota di comunicazione contenuti in unico file pdf onnicomprensivo; b) della Relazione della Commissione giudicatrice del 17/11/2022, prot. 266915 del 18/11/2022, richiamata nel sopracitato decreto direttoriale, laddove - stando a quanto emerge dal medesimo decreto – è stata confermata dai Commissari la scelta di valutare separatamente le due pubblicazioni del candidato Misagh Ketabdari, contrassegnate dai numeri 2 e 8, rilevando due errori materiali (allo stato ignoti) nell'attribuzione dei punteggi alla pubblicazione numero 8 del controinteressato, e di ogni altra parte della stessa lesiva per la ricorrente, al momento non cognita; c) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi, anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti e che risultino lesivi dell'interesse della ricorrente all'avanzamento nel primo posto della graduatoria finale di merito ai fini della propria assunzione o, comunque, alla rinnovazione della valutazione dei candidati; con richiesta di ogni conseguente statuizione, idonea a rendere effettivo il giudicato secondo la previsione dell'art. 34 c.p.a., riconoscendo e precisando, in ragione della posizione soggettiva dedotta in giudizio, in tesi, che dalla decisione di annullamento consegua l'avanzamento dell'odierna ricorrente al primo posto della graduatoria finale di merito finalizzato all'assunzione o, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere condivisa tale tesi, la rinnovazione del segmento procedimentale di valutazione per il tramite di una Commissione esaminatrice in diversa composizione; Con il ricorso incidentale presentato da Ketabdari Misagh il 10/1/2023: del D.D. rep. N. 12381 del 24/11/2022 con cui l'Amministrazione ha provveduto all'annullamento della procedura di selezione di 1 Ricercatore a tempo determinato (Senior) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 - Settore Concorsuale 08/A3 - Codice procedura 2022_RTDB_DICA_2, nella parte in cui sostiene erroneamente che le doglianze rappresentate nell'istanza di rettifica/annullamento in autotutela inviata dal dott. Ketadbari (prot. n. 258984 del 10/11/2022) non trovano riscontro, rigettando l'istanza di rivalutazione della propria posizione e di quella della dott.ssa Bressi e, per l'effetto confermare il precedente Decreto Direttoriale del 21/09/2022, Rep. n. 9113 – Prot. n. 216045 Pos. VII/1 di approvazione degli atti, che vedeva vincitore il Dott. Ketabdari; In subordine: - per l’annullamento della Relazione finale del 19/09/2022 della Commissione giudicatrice e relativi allegati n. 1 (“motivato giudizio collegiale analitico sui titoli” e “motivato giudizio collegiale analitico sulla produzione scientifica”) e n. 2 (“graduatoria di merito”) nella parte in cui viola i criteri di valutazione definiti dalla Stessa Commissione e la Relazione della Commissione giudicatrice, del 17/11/2022, prot. 266915 del 18/11/2022, nella parte in cui, relativamente all'istanza del dott. Ketabdari Misagh, conferma la valutazione della dott.ssa Bressi Sara, nonché gli Allegati n.1 al I verbale (Criteridi valutazione e Criteri_bis), nella parte in cui nella definizione dei criteri non tengono conto dello specifico oggetto del Programma di Ricerca e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a concludere la procedura nel rispetto dell'interesse pubblico e di quello proprio del controinteressato. II) quanto al ricorso n. 3377 del 2022: del Decreto Direttoriale del 21/09/2022, Rep. n. 9113 – Prot. n. 216045 Pos. VII/1, di Approvazione degli atti della selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b, (Senior) della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno presso il dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano per il Settore concorsuale 08/A3 – infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione (cod. proc. 2022_RTDB_DICA_2) (doc.1), dai quali risulta idoneo vincitore il controinteressato Dr. Misagh Ketabdari, e degli ulteriori atti meglio individuati nel ricorso notificato, cui dunque si rimanda, con richiesta di ogni conseguente statuizione, idonea a rendere effettivo il giudicato secondo la previsione dell'art. 34 c.p.a., riconoscendo e precisando, in ragione della posizione soggettiva dedotta in giudizio, in tesi, che dalla decisione di annullamento consegua l'obbligo per Politecnico di Milano di collocare l'odierna ricorrente al primo posto della graduatoria finale di merito e di assumere gli atti conseguenti o, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere condivisa tale tesi, l'obbligo di rinnovare il segmento procedimentale di valutazione per il tramite di una Commissione esaminatrice in diversa composizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di annullamento in autotutela degli atti della selezione e di revoca del bando; decreto di approvazione della graduatoria che aveva proclamato vincitore il candidato controinteressato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva impugnato sia il decreto del 24 novembre 2022, che aveva annullato gli atti della selezione e revocato il bando, sia il precedente decreto del 21 settembre 2022 di approvazione della graduatoria. Nella controversia contro l’autotutela contestava, da un lato, l’annullamento dell’intera procedura, sostenendo che l’errore relativo a due pubblicazioni del vincitore, aventi contenuto identico ma valutate separatamente, avrebbe richiesto una mera rettifica dei punteggi e non la rinnovazione della selezione; dall’altro, contestava la revoca per difetto di motivazione e di un concreto interesse pubblico, rilevando che il finanziamento sarebbe scaduto solo il 31 dicembre 2022. Nel ricorso contro la graduatoria deduceva l’erronea doppia valutazione delle pubblicazioni e la mancanza, in capo al vincitore, del requisito di conoscenza della lingua italiana, nonostante il bando consentisse di sostenere il colloquio in italiano o in inglese. Il candidato vincitore, con ricorso incidentale, contestava il rigetto della propria richiesta di rivalutazione dei punteggi, la valutazione dei titoli e i criteri di valutazione della competenza scientifica. Nel 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento, mantenendo quello all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.
La decisione
I due ricorsi sono stati riuniti. Quanto al ricorso contro il decreto del 24 novembre 2022, il TAR ne ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, ma ha esaminato le censure ai soli fini dell’accertamento strumentale alla tutela risarcitoria e le ha respinte: l’annullamento in autotutela era giustificato da contraddizioni nella valutazione delle due pubblicazioni e dalla necessità di una nuova valutazione da parte di una commissione in diversa composizione, non realizzabile entro il termine essenziale del 31 dicembre 2022; la revoca era legittimamente motivata dal mutamento imprevedibile della situazione di fatto e dal rischio concreto di perdere il finanziamento per il decorso del tempo. Il ricorso incidentale del vincitore è stato dichiarato improcedibile, essendo venuta meno, per l’improcedibilità del ricorso principale, la condizione per esaminare le sue contestazioni non escludenti. Quanto al ricorso contro il decreto di approvazione della graduatoria, il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuto difetto d’interesse, ma, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ha accertato l’illegittimità degli atti ai fini risarcitori: la stessa amministrazione aveva riconosciuto la contraddittorietà della valutazione delle pubblicazioni nn. 2 e 8, aventi contenuto identico, e il bando richiedeva la conoscenza della lingua italiana anche se il colloquio poteva essere sostenuto in inglese. La Commissione non aveva dato conto di tale conoscenza, limitandosi ad attestare l’ottima conoscenza dell’inglese; sottraendo il punteggio duplicato, la ricorrente sarebbe risultata prima, mentre il mancato possesso del requisito linguistico avrebbe comportato l’esclusione del vincitore. Spese compensate per la complessità della selezione.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La scelta dell’annullamento riporta due motivazioni strettamente connesse: contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, nel procedimento sono state riscontrate criticità, per cui la fase di valutazione avrebbe dovuto essere ripetuta ad opera di una nuova Commissione; tuttavia la riedizione del procedimento era ostacolata dai termini perentori indicati dal D.M. n. 1167/2022.
L’annullamento in autotutela è stato ritenuto giustificato dalle criticità riscontrate nella valutazione comparativa e dalla necessità di rinnovarla con una commissione in diversa composizione, considerata l’impossibilità di concludere la riedizione entro i termini essenziali.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Nel caso in esame, il provvedimento dà atto che è “mutata la situazione di fatto in quanto venuta meno la copertura finanziaria della posizione in modo non prevedibile al momento dell'indizione della procedura di selezione”: proprio a seguito della complessità della selezione e delle contestazioni presentate dai candidati, il decorso del tempo ha comportato il reale rischio – alias la certezza – di perdere il finanziamento: si tratta quindi di sopravvenute ragioni economiche sufficienti a giustificare la scelta di revoca.
La revoca è legittima quando il mutamento imprevedibile della situazione di fatto e il ritardo derivante dalla complessità e dalle contestazioni della procedura determinano un rischio concreto di perdita del finanziamento, configurando una ragione economica sopravvenuta.
art. 34, comma 3, c.p.a.
A fronte della domanda ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., ai soli fini della successiva tutela risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a., devono essere esaminate in via incidentale, le censure proposte avverso i provvedimenti impugnati.
Quando viene meno l’interesse all’annullamento ma permane l’interesse risarcitorio, il giudice può accertare incidentalmente l’illegittimità degli atti impugnati ai fini della successiva tutela risarcitoria.
art. 30, comma 5, c.p.a.
A fronte della domanda ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., ai soli fini della successiva tutela risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a., devono essere esaminate in via incidentale, le censure proposte avverso i provvedimenti impugnati.
L’accertamento incidentale dell’illegittimità previsto dall’art. 34, comma 3, è funzionale alla possibile successiva domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 5.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a., a fronte della dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso.
La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto d’interesse.
art. 24, comma 3, lettera b), l. 240/2010
In base al bando il colloquio poteva essere sostenuto in italiano o in inglese, ma in ogni caso il concorrente doveva dimostrare di conoscere la lingua italiana, tant’è che la Commissione ha sottoposto al candidato un testo in inglese da tradurre in italiano.
Nel caso concreto, la possibilità di svolgere il colloquio in inglese non esonerava il candidato dal requisito della conoscenza della lingua italiana; l’assenza di una verifica e di una motivata attestazione di tale requisito rendeva illegittima l’approvazione degli atti nella parte in cui non aveva disposto l’esclusione del candidato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara sopravvenuto il difetto d’interesse all’annullamento, ma mantiene l’interesse alla tutela risarcitoria, la domanda demolitoria è improcedibile; il giudice può tuttavia esaminare incidentalmente le censure e accertare l’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ai sensi degli artt. 34, comma 3, e 30, comma 5, c.p.a.
- L’annullamento in autotutela degli atti di una selezione può essere giustificato da contraddizioni nella valutazione comparativa che impongano di rinnovare la fase valutativa con una commissione in diversa composizione, soprattutto quando la riedizione non possa concludersi entro termini essenziali stabiliti per l’utilizzo del finanziamento.
- La revoca di una procedura selettiva è legittima quando un mutamento imprevedibile della situazione di fatto, anche per effetto del tempo richiesto dalla complessità della procedura e dalle contestazioni, comporti un rischio concreto di perdita della copertura finanziaria.
- Se il bando consente di sostenere il colloquio in una lingua diversa dall’italiano, ciò non comporta, quando il requisito della conoscenza dell’italiano sia comunque richiesto, che il candidato ne sia esonerato: la Commissione deve accertare e dare conto del possesso del requisito.
- La valutazione duplicata di pubblicazioni di contenuto identico costituisce un’irregolarità rilevante nella graduatoria comparativa; quando la correzione del punteggio avrebbe modificato l’ordine dei candidati, il giudice può accertare l’illegittimità degli atti di approvazione ai fini risarcitori.
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