Cassazione Civile, Ordinanza n. 31535/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha quindi accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza impugnata che aveva disposto la seconda proroga del trattenimento. Ha inoltre condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino tunisino ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva disposto la seconda proroga di trenta giorni del suo trattenimento presso il C.P.R. di Torino. Il ricorso è stato articolato in tre motivi: con il primo si è denunciata la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 15, parr. 3 e 6, della direttiva 2008/115/CE per mancata indicazione di elementi concreti idonei a rendere probabile l'identificazione dello straniero; con il secondo si è dedotta omessa pronuncia sulla specifica richiesta di rigetto della proroga per difetto di tali elementi; con il terzo si è censurata la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, lamentando motivazione apparente perché il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare una formula di stile su modulo prestampato, senza una valutazione concreta del caso.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Per la seconda proroga del trattenimento e per quelle successive non è sufficiente la generica persistenza delle difficoltà di identificazione, ma occorre accertare elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure che il trattenimento sia necessario per organizzare le operazioni di rimpatrio.
art. 15, parr. 3 e 6, direttiva 2008/115/CE
La disciplina eurounitaria è richiamata come parametro che impone un controllo rigoroso sui presupposti della proroga del trattenimento.
art. 112 c.p.c.
È evocato per censurare l'omessa pronuncia del giudice di merito sulla richiesta di rigetto della proroga.
art. 111 Cost.
È richiamato sia come parametro di motivazione del provvedimento, sia in relazione alla pretesa omessa pronuncia.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato insieme all'art. 111 Cost. per contestare la motivazione del provvedimento di proroga.
art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE
È richiamato come parametro europeo in tema di proroga del trattenimento e motivazione del relativo provvedimento.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato per dare atto della trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13 Cost.
È menzionato come riferimento ai limiti costituzionali della privazione della libertà personale, che impongono un'interpretazione rigorosa della disciplina del trattenimento.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 introdotta dalla L. n. 161/2014, la seconda proroga del trattenimento dello straniero non può essere concessa sulla sola base della permanenza di difficoltà identificative già emerse nella prima fase, ma richiede un accertamento specifico di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure la necessità del trattenimento per organizzare il rimpatrio.
- Il giudice che autorizza la proroga del trattenimento deve svolgere una motivazione concreta e individualizzata, dando conto dei presupposti normativi in relazione alla situazione del singolo caso; il ricorso a formule di stile o a richiami meramente adesivi alla posizione dell'autorità amministrativa non è sufficiente.
- Quando il primo motivo di ricorso evidenzia la mancanza del presupposto sostanziale richiesto per la proroga del trattenimento, i motivi che denunciano omessa pronuncia o motivazione apparente possono risultare assorbiti.
- Nei provvedimenti che incidono sulla libertà personale dello straniero, il controllo giurisdizionale deve essere particolarmente rigoroso, in coerenza con i limiti costituzionali posti dall'art. 13 Cost. e con la disciplina europea sul rimpatrio.
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