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Sentenza

Sentenza n. 1213/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 172/2024 pubbl. il 01/02/2024 RG n. 2995/2022 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202506829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando la persistente inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, n. 172/2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero alla sua attivazione per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese del giudizio lavoristico. Il ricorso amministrativo riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, non il pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione il 5 marzo 2024; il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 9 giugno 2025. La ricorrente ha quindi dedotto la sussistenza dell'inottemperanza, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto integrati i presupposti processuali, consistenti nella notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e la proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza del giudice ordinario non fosse stata eseguita, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, attivando in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il criterio della soccombenza, alla rifusione di 800 euro di spese di lite, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione; il suo decorso è stato ritenuto condizione per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudice ordinario e da attivare in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile, per l'esecuzione di una sentenza notificata come titolo esecutivo, quando la notificazione sia stata effettuata presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l'Amministrazione non contesta e non ha eseguito una statuizione passata in giudicato che impone un'attività determinata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell'Amministrazione competente per materia e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta non comporta un compenso ulteriore quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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