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Ordinanza

Ordinanza n. 6435/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1120/2024 pubbl. il 06/06/2024 RG n. 437/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202513343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata di Latina del TAR Lazio. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, compresa quella sulle spese di lite, spetterà al giudice competente. L'ordinanza non ha deciso nel merito l'ottemperanza.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1120/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario deve essere proposta davanti al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata pronunciata dal Tribunale di Frosinone, la controversia è stata ritenuta soggetta alla competenza territoriale inderogabile della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, alla luce anche dell'art. 47 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    La ripartizione degli affari tra la sede centrale del TAR Lazio e la sezione staccata rileva ai fini dell'individuazione della sede competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice indicato nell'ordinanza di regolamento della competenza entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza diretta a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario deve essere proposta davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
  • Quando la regola di cui all'art. 113, comma 2, c.p.a. individua la competenza territoriale del TAR Lazio, la controversia deve essere assegnata alla sede centrale o alla sezione staccata secondo la ripartizione prevista dall'art. 47 c.p.a.
  • La declaratoria di incompetenza consente la riassunzione del giudizio davanti alla sede competente nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; il giudice ad quem procede anche alla regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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