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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 825/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, deducendo vizio di motivazione per la presunta mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura de plano perché, in materia di patteggiamento, la cassazione è ammessa solo per le ipotesi tassative di violazione di legge indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi ammissibile censurare la motivazione relativa alla verifica delle cause di proscioglimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    articolo relativo al reato di cui è stato riconosciuto il fatto nel patteggiamento; indicato come titolo di reato contestato al ricorrente

  • art. 129 cod. pen.

    norma sulle cause di proscioglimento che il ricorrente sosteneva non essere state verificate nella motivazione della sentenza di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limita l'impugnabilità in cassazione delle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate; sulla base di questa disposizione il ricorso per vizio di motivazione è inammissibile

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (applicazione della pena), il ricorso per cassazione non può essere basato su censure di merito o su vizi di motivazione non espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; tali censure risultano inammissibili.
  • Se si intende contestare la mancata verifica di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.), occorre valutare rimedi alternativi o impugnazioni compatibili con i limiti dell'art. 448 c.p.p.; non si potrà ottenere la cassazione per semplice vizio di motivazione del giudice che ha omesso tale verifica nel patteggiamento.
  • Prima di proporre ricorso in cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, verificare rigorosamente che la censura ricada fra le ipotesi tassativamente previste dalla normativa sull'impugnabilità; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile e il ricorrente potrà essere condannato alle spese e a sanzioni come la somma alla Cassa delle ammende.
  • La dichiarazione di inammissibilità può essere pronunciata con procedura de plano, comportando l'immediata condanna del ricorrente alle spese; pertanto valutare il rapporto costi/benefici prima di impugnare.

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